Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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audit informatici, se gli organi esecutivi abbiano o meno messo a punto i processi necessari per l’elaborazione di tali piani concettuali.
Cpv. 3: gli standard minimi devono essere adatti all’attività pratica su larga scala dell’AVS. Per questo motivo è opportuno che possano essere sviluppati dagli organi esecutivi, quali ad esempio eAVS/AI o l’UCC, di propria iniziativa o su incarico dell’UFAS. Affinché gli standard siano vincolanti per l’intera attività esecutiva, l’articolo 72a capoverso 2 lettera d AP-LAVS prevede che l’UFAS, in qualità di autorità di vigilanza, li verifichi e li approvi.
Cpv. 4: l’articolo 49bis AP-LAVS pone l’accento sull’autoregolamentazione degli organi esecutivi. Essi potranno infatti sviluppare da sé i vari standard minimi per i sistemi d’informazione, con riserva dell’approvazione dell’UFAS. A titolo sussidiario, tuttavia, l’autorità di vigilanza avrà la possibilità di dichiarare vincolante un determinato sistema d’informazione, se ciò è necessario per garantire lo scambio, la sicurezza o la protezione dei dati. Potrebbe essere il caso, ad esempio, quando si tratta di garantire a tutti gli organi esecutivi la possibilità di inviare e ricevere messaggi elettronici tramite uno strumento comune, indipendentemente dallo stato di sviluppo delle loro applicazioni specifiche. Altri casi del genere potrebbero essere l’agevolazione dello scambio di dati con l’estero (SNAP-EESSI) o la garanzia di un’integrazione ottimale nei portali per il governo elettronico svizzero (p. es. nello sportello unico per le imprese46). L’autorità di vigilanza userà la necessaria cautela e dichiarerà vincolanti determinati sistemi d’informazione solo in casi eccezionali.
Art. 49terScambio elettronico di dati
Nel settore privato e in quello pubblico, lo scambio elettronico di dati si sta diffondendo sempre più e sta progressivamente soppiantando la corrispondenza postale. Per tutti gli organi esecutivi di cui all’articolo 49 LAVS occorre quindi disciplinare lo scambio di dati e vigilare affinché esso avvenga in modo efficiente, sicuro ed economico. L’articolo 49ter AP-LAVS non intende né definire l’oggetto degli scambi né sancire per legge i sistemi d’informazione degli organi esecutivi o la loro gestione. Ai fini di un’amministrazione razionale, però, è necessario che i dati scambiati siano strutturati in modo tale da poter essere letti e trattati in modo sicuro ed efficiente da tutti gli organi esecutivi interessati.
In questo contesto va tenuto presente che lo scambio elettronico di dati non si limita solo agli organi esecutivi dell’AVS, ma interessa sempre più attori, tra cui anche gli organi PC, che sono quindi menzionati all’articolo 50b capoverso 1 lettera e AP-LAVS. L’articolo 49ter AP-LAVS fornisce al Consiglio federale una base legale per disciplinare lo scambio elettronico di dati tra gli organi esecutivi, compito che potrà anche delegare all’UFAS in qualità di autorità di vigilanza.
La competenza normativa del Consiglio federale proposta in questo articolo era già stata posta in consultazione in forma simile nel quadro della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 ed era stata esplicitamente approvata anche dalle casse di compensazione. La richiesta espressa in quella sede di garantire il finanziamento tramite il fondo di compensazione è inserita nell’articolo 95a AP-LAVS.
46 www.egovernment.ch/it > Sitemap > Sportello unico per le imprese.