Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

diritto, sancire per legge il principio della copertura integrale dei costi per tali compiti delegati.

Cpv. 5: lo svolgimento per via elettronica di compiti esecutivi diventa sempre più importante e complesso. È pertanto opportuno che la legge menzioni esplicitamente tra i compiti che le casse di compensazione possono affidare a terzi (pool informatici) la predisposizione di sistemi d’informazione, il che è già oggi una prassi corrente. Al contempo, però, si precisa che le autorità federali devono avere la possibilità, sia preventivamente (autorizzazione secondo l’art. 63 cpv. 5) che a posteriori (tramite la vigilanza, p. es. con audit informatici), di verificare e garantire che l’esecuzione delle assicurazioni sociali sia conforme alla legge nonostante la delega di compiti a terzi. Questo presuppone che, nel quadro della sua attività di vigilanza legale, l’UFAS istituisca con gli organi esecutivi una commissione tecnica che si occupi della strategia del governo elettronico, dei progetti in corso e dei sistemi d’informazione comuni.

In questo capoverso si procede a un’ulteriore modifica materiale: sul piano gerarchico, l’autorità competente per rilasciare le autorizzazioni necessarie non sarà più il Consiglio federale, bensì l’autorità di vigilanza da esso designata.

Art. 65 cpv. 2

Le agenzie danno informazioni, ricevono e trasmettono la corrispondenza, distribuiscono i moduli e i testi legali e collaborano al regolamento dei conti, all’assunzione di documenti, all’accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza e all’assoggettamento delle persone tenute al pagamento dei contributi. Questi compiti, e con essi l’istituzione di agenzie, erano appropriati al momento dell’introduzione dell’AVS. Considerati l’incessante progresso tecnologico (e-government, ebusiness) e gli sviluppi strutturali (tendenza alla centralizzazione dei servizi), tuttavia, oggi le agenzie hanno perso gran parte della loro utilità. Ormai, infatti, l’obbligo previsto per le casse di compensazione cantonali dall’articolo 65 capoverso 2 LAVS ha piuttosto l’effetto di impedire loro di apportare miglioramenti ragionevoli e giuridicamente ben fondati. Questo obbligo va pertanto soppresso, lasciando comunque la possibilità di continuare ad avere agenzie, in modo da poter tenere sufficientemente conto delle peculiarità cantonali. Questa proposta è già stata discussa nel quadro della consultazione sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 e ha registrato la piena approvazione delle due associazioni mantello delle casse di compensazione cantonali e delle casse di compensazione professionali, poiché negli ultimi anni l’utilità delle agenzie comunali è notevolmente diminuita a causa dell’utilizzo di altri canali d’informazione. Inoltre, la disposizione potestativa lascia comunque la possibilità, in particolare ai Cantoni più grandi, di avere agenzie con compiti adattati alle esigenze cantonali.

Art. 66 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno

Cpv. 1: gli organi esecutivi dovranno prevedere un’ampia gestione dei rischi per i rischi connessi all’esecuzione. Tale sistema comprende i metodi e i processi volti a individuare, analizzare, valutare, affrontare e sorvegliare i rischi. La gestione dei rischi incide sui sistemi di pianificazione e controllo e deve essere verificata periodi-