Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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– Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare le condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita e i dettagli per la gestione di questi ultimi.
– Alla CAV PP sarà attribuita la competenza di emanare direttive per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita.
In Svizzera vi è un numero crescente di casse di previdenza chiuse. Poiché questi istituti non hanno più assicurati attivi, che con i loro contributi potrebbero risanare la cassa in caso di copertura insufficiente, tali istituti o casse di previdenza dovrebbero disporre delle riserve di fluttuazione e degli accantonamenti tecnici necessari per cercare di evitare una situazione di copertura insufficiente.
Il Consiglio federale è consapevole che alcune di queste casse presentano una capacità di finanziamento problematica e, in caso d’insolvenza, rischiano di gravare sul Fondo di garanzia LPP42, dato che quest’ultimo è tenuto a garantire le prestazioni.
Se non è possibile evitare del tutto che si vengano a creare effettivi di soli beneficiari di rendite (spesso in seguito a ristrutturazioni e scioglimenti di imprese, inevitabili nell’economia), vi sono però anche casi in cui gli assicurati attivi vengono intenzionalmente separati dagli effettivi di beneficiari di rendita e tali effettivi finanziati in misura insufficiente vengono poi “venduti” a istituti di previdenza prevalentemente specializzati in tali operazioni. In tali casi ci si troverà prima o poi in una situazione d’insolvenza. Talvolta questi istituti di previdenza esigono spese di amministrazione e di amministrazione del patrimonio elevate, riducendo così ulteriormente il substrato già insufficiente per la copertura degli impegni previdenziali. I costi delle prestazioni d’insolvibilità fornite dal Fondo di garanzia LPP finiscono quindi per essere ancora più alti. Questo modo di procedere è apprezzato dagli istituti di previdenza, perché offre loro una soluzione semplice e vantaggiosa agli istituti di previdenza che vogliono disfarsi dei propri impegni nei confronti dei beneficiari di rendita. Il «modello d’attività» degli istituti di previdenza che si accaparrano tali effettivi sottofinanziati comporta utili notevoli e nessun rischio. Alla fine, a rimetterci sono coloro che pagano contributi al Fondo di garanzia LPP (gli istituti di previdenza, ovvero gli assicurati e i datori di lavoro). Oggi le autorità di vigilanza hanno le mani legate e non possono quindi impedire che questo avvenga.
In futuro, con la nuova regolamentazione dell’articolo 53ebis LPP s’intende evitare che gli effettivi di beneficiari di rendita vengano "venduti" per motivi commerciali quando è chiaro fin dall’inizio che gli impegni assunti nei confronti dei beneficiari di rendita non potranno essere adempiuti. Si potranno quindi trasferire solo gli effettivi di beneficiari di rendita finanziati in misura sufficiente. Gli istituti di previdenza e i datori di lavoro dovranno prepararsi a prendere tempestivamente, se del caso, le misure necessarie per garantire che gli effettivi di beneficiari di rendita siano finanziati sufficientemente o possano restare presso l’istituto di previdenza in questione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, il Fondo di garanzia LPP potrà riprendere effettivi finanziati in misura insufficiente e provvedere in seguito alla loro gestione, fatturando spese di amministrazione basse.
42 Cfr. il parere del Consiglio federale del 6 dicembre 2013 sulla mozione Rossini 13.3753 «LPP e casse di pensionati. Prevenire gli effetti perversi», del 19 settembre 2013.