Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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Art. 50b Procedura di richiamo

Cpv. 1 lett. b: in certi casi, le agenzie delle casse di compensazione AVS necessitano di accedere mediante procedura di richiamo al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4 LAVS). La decisione di autorizzare o meno tale accesso spetterà al gerente della cassa di compensazione (decisione organizzativa in funzione dei compiti delegati alle agenzie). Questa disposizione dovrà pertanto autorizzare, se del caso, tale accesso.

Cpv. 1 lett. e: anche gli organi esecutivi competenti per le PC devono avere accesso ai registri in questione. Questa disposizione dovrà pertanto autorizzare pure questo accesso.

Art. 54, 58 e 69 Casse di compensazione paritetiche

L’articolo 54 LAVS consente la costituzione di casse di compensazione paritetiche, vale a dire fondate congiuntamente da un sindacato e da un’associazione di datori di lavoro. Tuttavia, dal 1948 non è stata costituita alcuna cassa di questo genere. Ciò è riconducibile principalmente agli elevati costi finanziari che i sindacati dovrebbero sostenere per la costituzione di una cassa paritetica, dato che dovrebbero depositare una cauzione e assumere la metà delle spese di amministrazione, senza poter ripercuotere questi oneri sui singoli lavoratori. Le disposizioni legali relative alle casse di compensazione paritetiche possono essere abrogate non fosse altro per il fatto che la rappresentanza dei lavoratori resterebbe comunque garantita: l’articolo 58 LAVS prevede infatti un diritto di consultazione per i rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il sindacato può quindi avere un rappresentante nel comitato direttivo della cassa.

In seguito all’abrogazione dell’articolo 54 e alla conseguente rinuncia alle casse di compensazione paritetiche, vanno abrogate anche la disposizione relativa al comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche (art. 58 cpv. 3) e quella concernente la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche (art. 69 cpv. 4).

Art. 58

Come nell’articolo 61 capoverso 2, anche nell’articolo 58 capoverso 4 lettera e si procede a un’armonizzazione terminologica sostituendo il termine «rapporto annuale» con «rapporto di gestione».

Art. 60 Riserve di liquidazione e indennità in caso di ripresa forzata

Cpv. 1bis: lo scioglimento o la fusione di casse di compensazione comporta sempre dei costi. Per questo motivo e per garantire la continuazione e il buon funzionamento dell’assicurazione, le casse di compensazione devono disporre di riserve sufficienti per assicurare il trasferimento delle attività a un’altra cassa al verificarsi dei casi menzionati. L’entità di queste riserve va definita nel rispetto del principio di propor-