Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine

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zionalità. Secondo il sistema vigente, la costituzione di riserve di liquidazione è prevista solo a livello di direttive47. Queste stabiliscono che le associazioni fondatrici e i responsabili delle casse devono provvedere all’equilibrio finanziario del loro istituto, adottare le misure necessarie e informare l’UFAS. Considerata la loro importanza, questi principi dovranno essere sanciti a livello di legge, lasciando al Consiglio federale la possibilità di disciplinare le questioni tecniche a livello d’ordinanza, previa consultazione delle casse di compensazione professionali (competenza normativa del Consiglio federale di cui al cpv. 3).

Cpv. 1ter: già oggi dalle casse di compensazione professionali ci si aspetta che in caso di fusione o liquidazione trovino un modo per garantire la continuazione dell’assicurazione. Considerato che il numero di casse di compensazione è in costante calo, tali soluzioni rischiano di diventare sempre più difficili. In questo contesto non si tratta solo di garantire il trasferimento delle attività mediante riserve sufficienti, ma anche di imporre a un’altra cassa, nei casi complessi e dietro pagamento di un’indennità adeguata da parte delle casse sciolte o delle associazioni fondatrici, di riprendere i conti individuali e i beneficiari di rendita, se non è possibile trovare un’altra soluzione. Il capoverso 3 di questo articolo conferisce al Consiglio federale la facoltà di emanare a livello d’ordinanza disposizioni particolari concernenti l’indennizzo. Questa proposta è già stata formulata nel quadro del progetto di riforma della previdenza per la vecchiaia 2020, ma ha suscitato relativamente poche reazioni (positive, tranne quelle dell’industria).

Art. 61 Casse di compensazione cantonali

Cpv. 1: in questo capoverso è armonizzata la terminologia.

Cpv. 1bis: già oggi 19 Cantoni prevedono un’organizzazione unica per le loro casse di compensazione e i loro uffici AI. Per il futuro, la legge prescrive condizioni quadro minime (ente autonomo cantonale di diritto pubblico) che gli istituti delle assicurazioni sociali dovranno rispettare. In tal modo si tiene sostanzialmente conto del bisogno di un centro di competenza unico per le assicurazioni sociali («sportello unico») nei singoli Cantoni. Si tratta, da un lato, di porre l’accento sulla prossimità e sul servizio al cliente e, dall’altro, di sfruttare le sinergie a livello di personale e in ambito amministrativo, tenendo sempre presente l’obiettivo di un’esecuzione del 1° pilastro il più possibile economica. In qualità di unità amministrative decentralizzate a livello sia spaziale che materiale, le casse di compensazione e gli uffici AI cantonali sono scorporati dalle amministrazioni cantonali e sono dunque per principio soggette alla vigilanza della Confederazione in quanto esecutrici di un compito federale (art. 72 LAVS e art. 64 LAI). I Cantoni dispongono di conseguenza di una competenza di vigilanza sussidiaria a quella della Confederazione. A questo proposito va rilevato che, nel quadro del processo legislativo per l’attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), alla Confederazione è stata attribuita la competenza, oltre che per la vigilanza materiale, anche per la vigilanza amministrativa e finanziaria nell’AI. L’indipendenza degli organi esecutivi cantonali garantisce che la

47 UFAS, Direttive per la contabilità ed il movimento di fondi delle casse di compensazione (DCMF), stato: 1° gennaio 2016, 318.103, N. 1010.