Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 82 pagine
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Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare le condizioni per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita e i dettagli per la gestione di questi ultimi. Alle autorità di vigilanza sarà delegato il compito di verificare che gli effettivi di beneficiari di rendita siano sufficientemente finanziati e di approvarne l’eventuale trasferimento. Questo non limiterà la libertà economica.
5.6 Commissione federale LPP
La Commissione federale LPP, che ha discusso sull’avamprogetto il 2 settembre e il 22 novembre 2016, ha fornito alcuni spunti in merito alle proposte menzionate ai numeri 5.4 (Miglioramento dei controlli sul trasferimento delle prestazioni di libero passaggio) e 5.5 (Presupposti per la ripresa di effettivi di beneficiari di rendita).
La Commissione respinge chiaramente la proposta del numero 5.4, ritenendo che il sistema attuale si sia dimostrato valido; inoltre, a suo avviso la proposta comporterebbe un onere eccessivo e sarebbe impraticabile, in quanto al momento delle richieste spesso l’Ufficio centrale del 2° pilastro non dispone ancora dei dati aggiornati. La Commissione ritiene necessario apportare miglioramenti nell’ambito del diritto fiscale, per esempio con una maggiore imposizione dei prelievi di capitale, e non in quello del diritto previdenziale, dove sarebbe sufficiente garantire una migliore informazione, ad esempio mediante il previsto promemoria del DFI su questo argomento.
La Commissione è per principio favorevole alla ricerca di una soluzione al problema delle casse di previdenza chiuse (n. 5.5). In questo contesto, ha presentato le sue idee in merito agli ambiti di attività della CAV PP, dei periti in materia di previdenza professionale e delle autorità di vigilanza, di cui si è in parte tenuto conto nell’avamprogetto (p. es. competenza della CAV PP di emanare direttive).
6 Commento ai singoli articoli
6.1 Modifica della LAVS
Art. 49bisSistemi d’informazione e standard minimi
Cpv. 1: al giorno d’oggi l’esecuzione di AVS, AI e IPG non è più possibile senza sistemi d’informazione. Senza programmi di calcolo e applicazioni per uno scambio di dati efficiente non si potrebbero più fissare e versare puntualmente le rendite. Questa disposizione definisce la nozione di «sistema d’informazione».
Cpv. 2: già oggi gli organi esecutivi utilizzano talvolta standard che sviluppano nel quadro di organizzazioni specializzate (p. es. associazione eAVS/AI). In determinati ambiti tali standard sono indispensabili, perché lo scambio elettronico di dati presuppone il rispetto di requisiti precisi a livello di trattamento delle informazioni sul piano nazionale. Per modernizzare lo scambio dei dati e ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico dei diversi organi esecutivi coinvolti, andranno sviluppati appositi sistemi d’informazione. In tal modo s’intende agevolare l’ulteriore tratta-