Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

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cui l’autorità di vigilanza valuta sistematicamente i rapporti sulle revisioni e i rapporti degli organi esecutivi relativi alla loro gestione) prevedendo anche l’obbligo di consolidare annualmente le valutazioni dei rapporti e di pubblicare adeguatamente i risultati consolidati. Questa soluzione soddisferebbe uno dei principali obiettivi della revisione proposta, ossia la promozione del riconoscimento positivo dell’adempimento dei compiti da parte delle casse di compensazione AVS e il rafforzamento della fiducia in esse.

EXPERTsuisse è del parere che le misure del capoverso 2 siano adeguatamente disciplinate. Si chiede invece se il capoverso 1 sia davvero necessario. Riconosce all’UFAS il diritto di effettuare analisi statistiche e ritiene che esse consentirebbero eventualmente all’Ufficio di calcolare da sé gli indicatori. Inoltre, ritiene che l’AVS e le IPG non siano paragonabili all’AI. A suo giudizio, le casse di compensazione hanno minori possibilità di gestire strategicamente l’attuazione, poiché le rendite AVS sono fissate e l’incasso dei contributi dipende dalla struttura degli affiliati. EXPERTsuisse non reputa utile che l’UFAS assegni obiettivi alle casse di compensazione sui costi amministrativi o addirittura prescriva loro dei budget.

4.1.2 Provvedimenti dell’autorità di vigilanza (art. 72b AP-LAVS)

Se necessario, l’autorità di vigilanza può:

a. esigere in qualsiasi momento che le casse di compensazione le forniscano le informazioni o i documenti necessari per la sua attività di vigilanza;

b. nel singolo caso, impartire istruzioni;

c. nel singolo caso, procedere a esecuzioni d’ufficio;

d. esigere che i funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni siano avvertiti, ammoniti o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, revocati;

e. nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni, affidare l’amministrazione della cassa di compensazione a un commissario; è riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell’articolo 60;

f. ordinare o eseguire una revisione complementare a spese della cassa di compensazione;

g. revocare un’impresa di revisione;

h. sospendere il pagamento di eventuali sussidi prelevati dal Fondo di compensazione AVS.

I partecipanti che si sono espressi sull’elenco dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza sono pochi. La maggior parte di essi è parzialmente favorevole alla proposta.

Cantoni

Secondo UR di regola i funzionari delle casse sono probabilmente assunti in virtù di un contratto di diritto pubblico. Nei Cantoni, lo scioglimento di questo tipo di rapporti di lavoro presuppone il rispetto di procedure in materia di personale, le quali prevedono ad esempio il rispetto del diritto di essere sentito. L’articolo 72b lettera d AP-LAVS deve prevedere esplicitamente la riserva del rispetto della protezione dalle disdette (ad es.: «[... o, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, e dopo il regolare svolgimento delle procedure previste dal diritto del personale], revocati;».

ZG sottolinea che i provvedimenti devono poter essere adottati soltanto in caso di necessità, vale a dire come «ultima ratio». Inoltre, ritiene che la disposizione proposta (art. 72b AP-LAVS) confonda la funzione esecutiva e quella di vigilanza: l’emanazione di istruzioni nel singolo caso e le esecuzioni d’ufficio costituiscono un’inutile ingerenza nell’esecuzione. La rettifica o l’imposizione di decisioni nei singoli casi spetta ai tribunali. L’ingerenza dell’autorità di vigilanza violerebbe il principio della separazione dei poteri e aprirebbe addirittura il varco a interventi politici e disparità di trattamento extra legem e contra legem. Per questo motivo ZG chiede lo stralcio delle disposizioni in questione (art. 72b lett. b e c AP-LAVS e rimandi). Inoltre, è del parere che la facoltà concessa all’autorità di vigilanza di eseguire