Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

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revisioni complementari sia completamente estranea al sistema, giuridicamente discutibile e incompatibile con qualsiasi buon governo d’impresa. Per questa ragione il Cantone chiede lo stralcio del passaggio corrispondente («o eseguire») nell’articolo 72b lettera f AP-LAVS. A suo parere, questa facoltà sarebbe altrettanto fuori posto negli altri rami dell’assicurazione sociale quanto in quello dell’AVS.

Partiti

PPD e UDC chiedono che per tutta la procedura tra autorità di vigilanza e organi esecutivi siano previsti rimedi giuridici moderni. Questi due partiti ritengono che strumenti quali ad esempio la possibilità per l’autorità di vigilanza di impartire istruzioni nel singolo caso debbano essere soppressi e che minino la separazione tra attuazione e vigilanza.

Il PS approva le nuove disposizioni, destinate a modernizzare gli strumenti a disposizione dell’autorità di vigilanza e a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1o pilastro.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

Riguardo a questa disposizione, la FER richiama le considerazioni generali da essa formulate nel proprio parere (cfr. cap. Valutazione globale dell’avamprogetto). Quanto alla lettera d in particolare, propone di sostituire il termine «funzionari» con il termine «impiegati», o quantomeno di aggiungere quest’ultimo termine.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il CSA approva il disciplinamento dettagliato dei provvedimenti dell’autorità di vigilanza.

Istituti di previdenza, compagnie d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e CUAI sono del parere che il catalogo progressivo dei possibili provvedimenti dell’autorità di vigilanza, maggiormente differenziato rispetto al diritto vigente, sia perlopiù adeguato. Tuttavia, sottolineano che i provvedimenti elencati devono essere utilizzati solo in caso di bisogno, ossia come «ultima ratio».

Nondimeno, si oppongono alle seguenti disposizioni:

− la disposizione secondo cui l’autorità di vigilanza ha la possibilità di impartire istruzioni nel singolo

caso (lett. b), poiché simili istruzioni violerebbero il principio della separazione tra l’attività esecutiva e la vigilanza; consentendo all’UFAS di impartire istruzioni in singoli casi assicurativi senza essere assoggettato alla procedura prevista dalla LPGA, si eluderebbe anche tutto l’insieme delle norme di diritto processuale vigenti in materia di assicurazioni sociali;

− la disposizione secondo cui in caso di bisogno l’autorità di vigilanza può procedere a esecuzioni

d’ufficio nel singolo caso (lett. c), poiché l’esecuzione d’ufficio non contribuirebbe all’auspicata separazione tra attività esecutiva e vigilanza;

− la disposizione secondo cui l’autorità di vigilanza può eseguire revisioni complementari (lett. f),

poiché si tratta di una soluzione estranea al sistema, giuridicamente discutibile e al di fuori di qualsiasi buon governo d’impresa. Le revisioni delle casse devono essere sottoposte a un’attività di vigilanza indipendente; una loro gestione politica contraddirebbe questa concezione e l’idea di buon governo d’impresa alla quale si aspira. Queste revisioni sono eseguite da uffici di revisione che devono soddisfare i requisiti di legge. L’autorità di vigilanza non possiede queste competenze specialistiche (cfr. art. 68 seg. LAVS).