Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
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ACCP, CCCC e CUAI ritengono inoltre che qualsiasi provvedimento preso dall’autorità di vigilanza in virtù degli articoli 72a e 72b debba essere adottato in forma di decisione e con un’indicazione dei rimedi giuridici; in uno stato di diritto, questo requisito è il minimo che ci si possa attendere.
7 federazioni affiliate all’USAM, che hanno inoltrato pareri in gran parte identici (SPIRITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM e USMC), pensano anch’esse che il catalogo progressivo dei possibili provvedimenti dell’autorità di vigilanza, più differenziato rispetto al diritto vigente, rappresenti una soluzione adeguata.
4.1.3 Gestione dei rischi e della qualità, sistema di controllo interno (art. 66 AP-LAVS)
Le casse di compensazione devono istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un sistema di controllo interno (SCI).
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sui requisiti minimi richiesti per tali strumenti.
Globalmente, la proposta di introdurre l’obbligo per gli organi esecutivi di istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un SCI è stata ben accolta dai partecipanti alla consultazione.
Cantoni La maggior parte dei Cantoni (LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG,
TI, VS, VD, NE, GE e JU) è favorevole all’introduzione nella legge del requisito generale di un sistema adeguato di gestione dei rischi e della qualità nell’assicurazione sociale. NE è del parere che questi sistemi debbano essere applicati e gestiti autonomamente dagli organi esecutivi, e che debbano anche essere oggetto di rapporti periodici destinati alle commissioni della gestione, alle autorità cantonali e all’UFAS. GE fa notare che la proposta relativa alla gestione dei rischi, come quella concernente il sistema di gestione della qualità, rientra in generale nel quadro delle buone prassi riconosciute. In effetti, una gestione di questo tipo consente alle casse di compensazione di comunicare in modo più formale e trasparente sia con l’ufficio di revisione sia con l’autorità di vigilanza. Nondimeno, la maggior parte dei
Cantoni (LU, SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI, GE e JU) rileva che i maggiori
costi connessi alla costituzione della pertinente documentazione non devono essere sottovalutati. Diversi Cantoni (SZ, NW, GL, ZG, SO, BS, AR, AI, SG, GR, TG, TI e JU) segnalano che solo per le casse di compensazione bisognerà contare con un aumento complessivo di 75 posti di lavoro a tempo pieno. TG e GE auspicano l’adozione di un approccio ottimale, al fine di evitare sovraccosti e un’eccessiva burocrazia.
La maggior parte dei Cantoni (LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TI, VS,
GE e JU) chiede inoltre che queste norme vengano estese obbligatoriamente a tutte le assicurazioni sociali e pertanto suggerisce di sancirle a livello di legge nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
UR considera esagerata e inutile la competenza attribuita al Consiglio federale riguardante i requisiti minimi, poiché in avvenire il compito di verificare gli strumenti di gestione e di controllo interno spetterà agli uffici di revisione esterni delle casse di compensazione (art. 68a cpv. 1 lett. d AP-LAVS).
AG pensa che si possa rimandare espressamente agli standard normativi menzionati nel rapporto esplicativo, poiché l’applicazione di standard riconosciuti e collaudati limita gli oneri e consente di migliorare la qualità. Un rimando di questo tipo potrebbe essere introdotto anche in generale per le questioni di contabilità, presentazione dei conti e controllo.
FR è del parere che il rapporto esplicativo avrebbe dovuto fornire una definizione di talune espressioni, quali ad esempio «SCI», «gestione dei rischi», «reporting» e «controlling». Il testo attuale dell’avamprogetto accorda alla Confederazione facoltà d’intervento molto estese e piuttosto vaghe in ambiti che sinora rientravano nelle competenze, ad esempio, della commissione amministrativa dell’ECAS (istituto cantonale delle assicurazioni sociali) del Cantone di Friburgo.