Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

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BE segnala che la vigente disposizione (art. 66 cpv. 2 LAVS), secondo cui il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici, non è più prevista nella nuova versione dell’articolo 66, fatto che sorprende, considerati gli sforzi compiuti per migliorare il governo d’impresa. Presuppone dunque che il vigente capoverso 2 sarà ripreso in sede di revisione dell’ordinanza.

Partiti

Come i Cantoni, anche il PPD appoggia la proposta di iscrivere nella legge l’obbligo per le casse di compensazione di istituire un sistema di gestione dei rischi, un sistema di gestione della qualità e un SCI. Pensa inoltre che questi principi debbano valere per tutti i rami dell’assicurazione sociale e chiede dunque che la disposizione in questione sia integrata nella LPGA.

Come i Cantoni, anche il PLR segnala che la maggior parte delle casse di compensazione ha già introdotto spontaneamente sistemi di controllo interno e chiede che se ne tenga conto. Aggiunge inoltre che le condizioni imposte dal Consiglio federale non devono causare un aumento dei costi amministrativi; sarebbe inammissibile che tali condizioni comportassero la necessità di un massiccio potenziamento del personale nei Cantoni.

Anche il PS approva le nuove disposizioni, destinate a incrementare il capitale di fiducia di cui godono le assicurazioni del 1o pilastro.

L’UDC dubita che l’istituzione di un sistema di gestione dei rischi e della qualità e di un SCI rappresenti una soluzione efficace.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L’UCS non si è pronunciata su questo tema.

Associazioni mantello nazionali dell’economia

USI e cp sottolineano che oggi molti organi esecutivi utilizzano già simili strumenti su base volontaria. Invocano inoltre l’argomento delle ripercussioni finanziarie e dei vincoli amministrativi. Cp ritiene inoltre che gli attuali sistemi di controllo interno adattati funzionino bene e che non sia assolutamente necessario potenziarli esageratamente.

L’USAM stima che i rischi di perdite nel 1o pilastro siano decisamente più contenuti rispetto a quelli che caratterizzano il 2o pilastro. Ritiene dunque che sia ingiusto imporre un sistema di controllo interno nel meno rischioso 1o pilastro quando nel 2o pilastro ci si accontenta «soltanto» di un controllo interno adeguato. A suo parere, un vero e proprio SCI è sicuramente opportuno per le grandi casse di compensazione, la maggior parte delle quali ne ha sicuramente introdotto uno già da tempo. Per le piccole casse, invece, sarebbe esagerato imporre una simile esigenza. Per questa ragione, chiede che al posto di un sistema di controllo interno si esiga «un controllo interno adeguato».

Inoltre, USAM e USI chiedono che le disposizioni emanate dal Consiglio federale sui requisiti minimi in materia di gestione dei rischi e della qualità e sul sistema di controllo interno (o, secondo la proposta dell’USAM, sul controllo interno adeguato) siano impostate opportunamente e tengano conto delle dimensioni, della complessità e della struttura dei singoli organi esecutivi.

L’USC si oppone all’introduzione di un sistema di gestione della qualità a livello di legge, ed è altrettanto contraria all’attribuzione al Consiglio federale della facoltà di emanare prescrizioni su tale sistema. A sostegno della propria posizione, sostiene che la necessità di introdurre un simile strumento, di entità adeguata alle esigenze della singola cassa, risulti automaticamente dall’applicazione dell’insieme delle prescrizioni normative. A suo parere, in molti casi l’imposizione di norme riguardanti un tale sistema