Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 26Fedlex · Rapporto sui risultati
colmate con un adeguamento delle stesse. EXPERTsuisse ritiene inoltre opportuno che la si coinvolga nel seguito dei lavori, accanto alle associazioni delle casse di compensazione.
4.3 Gestione strategica e sorveglianza dei sistemi d’informazione
4.3.1 Disciplinamento dello scambio elettronico di dati (art. 49ter AP-LAVS)
La disposizione abilita il Consiglio federale a disciplinare lo scambio elettronico di dati tra gli organi esecutivi e, se una legge federale prevede un tale scambio, anche tra gli organi esecutivi e terzi.
La stragrande maggioranza dei partecipanti che si sono espressi al riguardo pensa che la competenza normativa attribuita al Consiglio federale debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra organi esecutivi. PS e CSA approvano la proposta.
Cantoni
La maggior parte dei Cantoni che si sono pronunciati su questo tema (LU, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, SG, GR, TI, VS, NE und JU) ritiene che la nuova competenza della Confederazione debba limitarsi a regolare lo scambio di dati tra organi d’esecuzione. L’articolo 49ter capoverso 1 lettera b AP-LAVS dovrebbe dunque essere stralciato. Secondo questi partecipanti, lo scambio di dati tra organi esecutivi da un lato, e dall’altro tra questi organi e gli assicurati, i datori di lavoro e terzi, è di competenza degli organi esecutivi e tale dovrebbe rimanere. NE sottolinea che lo scambio di dati tra le casse di compensazione e terzi, quali ad esempio le autorità cantonali, è talvolta disciplinato da standard definiti in altre leggi. Questo Cantone cita ad esempio il progetto e-LED riguardante gli scambi con gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti, la cui sorveglianza non spetta all’UFAS bensì all’autorità competente per l’alta vigilanza in materia di LEF.
TG si oppone alla modifica proposta. Un disciplinamento dello scambio elettronico di dati da parte della Confederazione sarebbe oggettivamente privo di logica e inoltre violerebbe il principio costituzionale della sussidiarietà (art. 5a Cost.).
VD osserva che occorre mantenere l’autonomia delle casse, segnatamente nella scelta delle modalità dello scambio di dati con i privati cittadini. A suo dire, se si considera lo scambio elettronico di dati è come un ambito puramente tecnico, il suo disciplinamento non dovrebbe dipendere dall’autorità di vigilanza federale, bensì dagli organi esecutivi; il Cantone si oppone pertanto al proposto articolo 49ter AP-LAVS. Se si ritiene invece che non si tratti di un ambito puramente tecnico, la competenza dovrebbe allora spettare al Consiglio federale senza possibilità di delega, tantomeno all’autorità di vigilanza, e quindi il capoverso 2 dovrebbe essere stralciato.
Partiti
Il PS approva senza riserve questa nuova disposizione. PPD e UDC condividono l’opinione della maggior parte dei Cantoni, secondo cui la nuova competenza attribuita al Consiglio federale dovrebbe limitarsi esclusivamente allo scambio di dati tra organi esecutivi.
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
L’UCS non si è pronunciata su questo tema.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
Anche USI e cp ritengono che lo scambio di dati tra casse di compensazione, assicurati, datori di lavoro e terzi sia compito degli organi esecutivi, e pertanto propongono di stralciare l’articolo 49ter capoverso 1 lettera b AP-LAVS. L’USAM sottolinea che il disciplinamento dello scambio elettronico di dati tra organi esecutivi non può spettare al Consiglio federale. Perciò, propone di stralciare l’articolo 49ter capoverso 1 lettera a AP-LAVS.