Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/29: Modifica della LAVS (Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e sua ottimizzazione nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità · 51 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

Travail.Suisse apprezza che la facoltà di disciplinare lo scambio di dati tra organi esecutivi e terzi venga attribuita al Consiglio federale. Per il sindacato, un approccio professionale e chiare norme in materia di scambio di dati hanno un’importanza decisiva per la fiducia degli assicurati nel 1o pilastro.

Secondo la FER, sono sufficienti i vigenti articoli 49, 49a e 50a LAVS, completati dal nuovo articolo 49bis AP-LAVS. Inoltre, ritiene che il compito di definire le modalità, la struttura e la forma dello scambio elettronico di dati non spetti né al Consiglio federale né all’autorità di vigilanza.

Organizzazioni di assicurati, di beneficiari di prestazioni e di indipendenti

Il CSA pensa che occorra dare grande importanza alla protezione dei dati, approva la proposta di affidare al Consiglio federale il disciplinamento dello scambio elettronico di dati tra organi esecutivi e ritiene che lo scambio di dati tra organi esecutivi e terzi sia ammissibile soltanto se previsto da una legge federale.

Istituti di previdenza, compagnie d’assicurazione, associazioni professionali e organi esecutivi

ACCP, CCCC e CUAI condividono il parere di PPD, UDC, USI e cp. Chiedono la soppressione dell’articolo 49ter capoverso 1 lettera b AP-LAVS. 8 federazioni affiliate all’USAM (GastroSuisse, SPI-RITSUISSE, UPSC, Verband Fuss & Schuh, interieursuisse, ASDAVM, ASET e USMC) sono dello stesso avviso, con pareri in gran parte identici.

EXPERTsuisse pensa che eventuali prescrizioni legali debbano limitarsi a disciplinare lo scambio di dati con terzi e a garantire la confidenzialità, mentre gli aspetti tecnici devono rimanere sotto la responsabilità degli organi esecutivi. La competenza dell’autorità di vigilanza dovrebbe limitarsi a garantire la sicurezza del trattamento dei dati (accesso alle piattaforme comuni compreso) per tutti gli utenti interessati.

4.3.2 Sistemi d’informazione e standard minimi (art. 49bis AP-LAVS)

L’autorità di vigilanza prescrive gli standard minimi che gli organi esecutivi devono rispettare per lo sviluppo e la gestione dei sistemi d’informazione utilizzabili a livello nazionale, per la sicurezza di tali sistemi e per la protezione dei dati.

Può delegare l’elaborazione di tali standard alle organizzazioni specializzate degli organi esecutivi o all’UCC.

Se necessario per lo scambio di dati, la sicurezza dei sistemi d’informazione o la protezione dei dati, può imporre agli organi esecutivi l’uso di determinati sistemi d’informazione.

La maggior parte dei partecipanti che si sono espressi su questo tema considera inopportuno che l’autorità di vigilanza prescriva standard minimi in quest’ambito. Il 1opilastro può funzionare in modo ineccepibile anche senza competenze federali nell’ambito dell’informatica.

Cantoni

20 Cantoni (ZH, LU, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, VS, NE e

JU) si sono espressi su questo punto con pareri ampiamente concordi e si oppongono alle proposte disposizioni sui sistemi d’informazione e sugli standard minimi. A sostegno di questa posizione contraria invocano in particolare i seguenti argomenti:

− negli ultimi decenni, le casse di compensazione e gli uffici AI hanno dimostrato di saper attuare in

modo preciso, corretto e senza esplosione dei costi tutte le scelte del legislatore;

− la definizione di standard minimi per l’informatica da parte della Confederazione è in contrasto con

il compito di vigilanza e con il principio costituzionale della sussidiarietà;

− l’autorità federale di vigilanza e l’Amministrazione federale non dispongono della necessaria espe-

rienza pratica in ambito informatico per le operazioni di massa delle assicurazioni sociali;