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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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a. posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica;
b. posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».
3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:
a. di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b. di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.
4 Per il resto si applica per analogia l’articolo 98.
Art. 137, 138, 148 e 148g
Abrogati
Titolo prima dell’art. 148h
Sezione 4: Disposizione transitoria della modifica del …
Art. 148h
Le banche che prevedono o presumono di superare illecitamente dal 1° gennaio 2019 il limite massimo dei grandi rischi (art. 97 e 98), contattano la FINMA entro tre mesi dall’entrata in vigore della modifica del ... .
II
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2 Gli articoli 20 capoverso 4 lettera a, 46, 125a e 148h entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr