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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine

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Art. 55 cpv. 1 e 3

Concerne soltanto il testo francese

Art. 95 Grandi rischi e ulteriori rischi di credito rilevanti

1 Sussiste un grande rischio se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

2 Le banche devono limitare ulteriori rischi di credito rilevanti nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

3 Esse devono identificare tali rischi di credito rilevanti, sorvegliarli e osservare i relativi obblighi di comunicazione.

Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva

1 Nell’identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

a. le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31– 40 per l’importo dedotto;

b. le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

4 Per i valori delle posizioni diverse da strumenti derivati iscritte a bilancio nel portafoglio della banca si considerano i valori contabili del rendiconto; possono essere dedotti singole rettifiche di valore e accantonamenti specifici, costituiti per le posizioni in bilancio e fuori bilancio.

5 Le posizioni con una ponderazione del rischio del 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.

6 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.

2 Questo limite massimo non si applica:

a. alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali che nella determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate allo 0 per cento;

b. alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;