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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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Titolo prima dell’art. 103
Sezione 4: Controparti associate
Art. 103–108
Abrogati
Art. 109 Gruppo di controparti associate
1 Sono considerate gruppo di controparti associate le controparti:
a. fra le quali vi è un rapporto di controllo o un’interdipendenza economica;
b. detenute come partecipazione dalla medesima persona o che ne sono dominate; o
c. che formano un consorzio.
2 I gruppi di controparti associate devono essere trattati come singola unità.
3 L’esistenza di un’interdipendenza economica fra le controparti deve essere verificata soltanto se la posizione complessiva nei confronti di una singola controparte supera il 5 per cento dei fondi propri di base computabili.
4 Le controparti centrali non sono considerate un gruppo di controparti associate se le posizioni esistenti nei loro confronti riguardano prestazioni di servizi di compensazione.
5 Le imprese dell’ente pubblico svizzero giuridicamente indipendenti non sono considerate, congiuntamente all’ente di diritto pubblico che le domina, un gruppo di controparti associate se:
a. l’ente di diritto pubblico non risponde per legge degli impegni dell’impresa; o
b. l’impresa è una banca cantonale.
Art. 111a Posizioni interne al gruppo
1 Se la banca fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata, le posizioni interne al gruppo nei confronti di società del gruppo integralmente incluse nel consolidamento dei fondi propri e della ripartizione dei rischi possono essere eccettuate dal limite massimo di cui all’articolo 97 se le società del gruppo:
a. sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata; o
b. hanno come controparte esclusiva le società del gruppo che sottostanno singolarmente a una vigilanza adeguata.
2 La FINMA è autorizzata a limitare in modo adeguato nelle disposizioni d’esecuzione l’eccezione applicabile alle posizioni interne al gruppo prevista al capoverso 1.