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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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c. alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
d. alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).
3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione concernenti le garanzie e garanzie finanziarie secondo il capoverso 2 lettere b e c nonché le condizioni per la loro applicazione.
Art. 98 Superamento del limite massimo
1 Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.
2 L’importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 1 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L’eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.
Art. 99
Abrogato
Titolo prima dell’art. 100
Sezione 3: Obblighi di comunicazione in relazione ai rischi di credito rilevanti e ai grandi rischi
Art. 100 Comunicazione dei rischi di credito rilevanti e dei grandi rischi
1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i rischi di credito rilevanti e tutti i grandi rischi esistenti:
a. trimestralmente, su base individuale;
b. semestralmente, su base consolidata.
2 Le comunicazioni devono essere trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla FINMA.
3 Per le comunicazioni valgono i seguenti periodi di riferimento:
a. posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
b. fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.
4 Devono essere comunicati segnatamente: