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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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Art. 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle
diverse posizioni
1 La FINMA disciplina il calcolo:
a. delle posizioni nel portafoglio di negoziazione;
b. delle posizioni nei confronti di controparti centrali;
c. delle posizioni in titoli di credito coperti;
d. delle posizioni in investimenti collettivi di capitale, cartolarizzazioni e altre strutture di investimento;
e. di ulteriori posizioni.
2 A tale scopo essa si fonda sugli standard minimi di Basilea.
Titolo prima dell’art. 119
Sezione 4: Riduzione dei rischi
Art. 119
1 Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:
a. la compensazione di posizioni in bilancio («netting»);
b. le garanzie;
c. i derivati di credito;
d. le garanzie riconosciute secondo l’AS-BRI.
2 Su richiesta, le banche devono comprovare alla società di audit o alla FINMA che questi strumenti di riduzione dei rischi sono legalmente eseguibili nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici.
3 La FINMA emana disposizioni di esecuzione.
Art. 120–123
Abrogati
Art. 125a
Abrogato
Art. 136 Grande rischio
1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.
2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di: