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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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Titolo prima dell’art. 114
Sezione 2: Somma
Art. 114
Per la determinazione della posizione complessiva nei confronti di una controparte occorre sommare le rispettive posizioni nel portafoglio di negoziazione con le posizioni nel portafoglio della banca. Non è consentito compensare le posizioni nel portafoglio di negoziazione con quelle nel portafoglio della banca.
Titolo prima dell’art. 115
Sezione 3: Calcolo delle posizioni in generale
Art. 115 Derivati, operazioni di mutuo, operazioni pronti contro termine e
analoghe con valori mobiliari nonché altri strumenti che presentano un rischio di credito della controparte
1 I valori delle posizioni per i derivati che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione devono essere calcolati:
a. in relazione al rischio di credito della controparte: secondo l’articolo 57;
b. in relazione al rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings»): ipotizzando una perdita di valore totale.
2 I valori delle posizioni per le operazioni di mutuo, le operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari, che figurano nel portafoglio della banca e in quello di negoziazione, devono essere calcolati secondo gli approcci disponibili per il calcolo dei fondi propri minimi (approccio semplificato e approccio completo) conformemente alle disposizioni di esecuzione della FINMA. Gli approcci modello non possono essere applicati.
Art. 116 Altre posizioni in bilancio
Per le posizioni in bilancio diverse che figurano nel portafoglio della banca, ma non rientrano sotto l’articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.
Art. 117 Posizioni fuori bilancio
Le posizioni fuori bilancio che figurano nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente di credito applicando il fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1. Tuttavia, se si tratta delle posizioni di cui all’allegato 1 numero 1.3, occorre applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,1 anziché allo 0,0.