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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine

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a. le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, ad eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali;

b. tutti i grandi rischi;

c. tutte le posizioni che, senza l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;

d. tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

5 Le posizioni di cui al capoverso 4 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1.

6 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

7 Se concerne altre società del gruppo rispetto a quelle menzionate nel capoverso 6, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

8 La società di audit verifica il controllo interno dei rischi che devono essere comunicati e ne valuta l’evoluzione.

9 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA.

Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un’eccezione ai sensi dell’articolo 98 capoverso 1, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA e correggere l’eccedenza entro un termine breve approvato dalla FINMA.

Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione delle posizioni interne al gruppo ai sensi dell’articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla FINMA nonché al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo unitamente alla comunicazione dei grandi rischi esistenti ai sensi dell’articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 1 e società del gruppo secondo l’articolo 111a capoverso 3.