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Consultazione 2017/32: Modifica dell'ordinanza sui fondi propri (leverage ratio e ripartizione dei rischi) · 10 pagine
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3 Le posizioni interne al gruppo nei confronti di altre società del gruppo sottostanno in modo aggregato al limite massimo ordinario del 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
Art. 112 cpv. 2 lett. d–f, h–j
2 La FINMA può segnatamente:
d. dichiarare non applicabile l’eccezione al limite massimo ai sensi dell’articolo 111a capoverso 1 per singole società del gruppo o per l’insieme delle stesse, oppure estenderla a singole società del gruppo che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 111a capoverso 1;
e. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 singole società del gruppo non attive nel settore finanziario;
f. esentare dall’inclusione nella posizione aggregata ai sensi dell’articolo 111a capoversi 1 e 3 partecipazioni da non includere nel consolidamento ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a;
h. impartire un termine diverso da quello di cui all’articolo 98 capoverso 2;
i. consentire, in circostanze particolari che la banca deve motivare, che le parti interessate non siano considerate un gruppo di controparti associate, anche se adempiono le condizioni previste all’articolo 109 capoverso 1;
j. consentire che le controparti non siano considerate un gruppo di controparti associate, a condizione che la banca dimostri che una controparte possa risolvere i problemi finanziari o l’inadempienza di una controparte strettamente legata ad essa sotto il profilo economico e trovare un altro partner commerciale o un altro finanziatore entro un termine ragionevole.
Titolo prima dell’art. 113
Capitolo 2: Calcolo della posizione complessiva
Sezione 1: Ponderazione
Art. 113
Devono essere ponderate con l’aliquota del 20 per cento le posizioni:
a. nei confronti dei Cantoni delle classi di rating 1 e 2;
b. in obbligazioni fondiarie svizzere emesse secondo la legge sulle obbligazioni fondiarie del 25 giugno 19302.