Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 21 pagine
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Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto sui risultati della consultazione
3 Rapporto sui risultati della consultazione relativa alla revisione dell’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale
3.1 Situazione iniziale
L’articolo 23e della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) prevede tre categorie di parchi d’importanza nazionale: i parchi nazionali, i parchi naturali regionali e i parchi periurbani. Queste categorie sono precisate negli articoli 23f, 23g e 23h. I relativi requisiti sono stabiliti al capitolo 3 dell’ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (OPar; RS 451.36).
L’OPar stabilisce un quadro giuridico che incoraggia la popolazione e le imprese delle regioni che si prestano a istituire e a gestire parchi d’importanza nazionale. Inoltre, regolamenta la concessione degli aiuti finanziari globali della Confederazione per i parchi d’importanza nazionale e il conferimento dei marchi protetti nei casi in cui i requisiti stabiliti sono soddisfatti.
3.1.1 Motivi ed elementi essenziali della revisione
L’evoluzione dei progetti di parchi in Svizzera mostra che determinati territori possono soddisfare le esigenze di parchi nazionali soltanto sviluppandosi in una dimensione transfrontaliera. È il caso di unità naturali e paesaggistiche attraversate da una frontiera nazionale. Questa evoluzione è evidente anche a livello mondiale ed europeo, dove più Stati attuano sforzi congiunti per rendere possibile il riconoscimento di parchi transfrontalieri.
L’OPar vigente non consente la creazione di parchi nazionali transfrontalieri. A tal fine, è necessario modificare l’articolo 16 OPar. Questa modifica consentirebbe alle regioni e ai Cantoni di creare parchi nazionali transfrontalieri e alla Confederazione di poterli riconoscere mediante l’attribuzione del marchio «Parco» per la parte situata nel territorio svizzero. La qualità della parte del parco ubicata nel territorio di un Paese limitrofo deve anch’essa essere equivalente a quella definita nell’OPar. I requisiti necessari per i parchi restano immutati.
Inoltre, con la presente revisione vengono adeguate singole disposizioni dell’ordinanza sui parchi a seguito della modifica di basi legali o condizioni quadro.
3.2 Pareri pervenuti
Complessivamente, 22 Cantoni, 1 partito politico e 22 organizzazioni o associazioni hanno preso posizione in merito al progetto di modifica dell’OPar.
3.3 Risultati della procedura di consultazione
3.3.1 Valutazione complessiva del progetto di revisione
Tutti i Cantoni che hanno partecipato alla consultazione approvano la presente revisione. Tra i partiti politici, soltanto il PS ha preso posizione, esprimendo un sostegno deciso alla revisione. La stragrande maggioranza delle organizzazioni si è espressa positivamente sulla revisione. Soltanto quattro organizzazioni (AeCS, ASEA, ASA, e FSDC) la respingono. Esse non sono favorevoli alla modifica dell'articolo 17, per il modo in cui è stata proposta, ma non si oppongono ad altre proposte di modifica.
Le modifiche dei seguenti articoli sono state accolte senza opposizioni, ma con proposte di miglioramento sia del testo dell'ordinanza che del rapporto esplicativo: articolo 16 (che consente l’istituzione di parchi nazionali transfrontalieri), il testo francese dell’articolo 24 e dell’articolo 28 (che mira a integrare la Rete di parchi svizzeri in qualità di organizzazione mantello).
In generale, la modifica degli articoli connessi all’aggiornamento delle norme in materia di aviazione civile nella zona centrale dei parchi nazionali è giudicata positivamente, ferme restando le opposizioni da parte delle associazioni (vedi sopra).
6/21 054.11-00003/00004/00003/00001/Q494-1347