Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 21 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Pacchetto di ordinanze ambientali primavera 2018 Rapporto sui risultati della consultazione
3.3.2 Pareri in merito ai singoli articoli
3.3.2.1 Articolo 16 capoverso 3bis
La modifica di questo articolo ha lo scopo di permettere la creazione e la gestione a lungo termine dei parchi nazionali transfrontalieri. Non vi è alcuna opposizione da segnalare. Invece, alcuni partecipanti chiedono l'estensione del principio ad altre categorie di parchi.
Critiche concernenti la norma secondo cui al massimo la metà della zona centrale può essere situata all’estero
Il Cantone di ZG ed ECO SWISS ribadiscono che il principio contenuto nel rapporto esplicativo, secondo cui almeno la metà della zona centrale deve essere situata sul territorio svizzero, non permetterebbe la creazione dei parchi nazionali transfrontalieri se anche i Paesi limitrofi dovessero applicarlo nella propria legislazione. L’Accademia svizzera sottolinea anche che questa norma potrebbe porre dei problemi nel quadro di un’eventuale estensione della zona centrale nel Paese limitrofo. Anche il WSL è molto critico per quanto riguarda questa norma e la sua possibile applicazione. Il CAS e l’ASGM criticano inoltre questa disposizione per il fatto che sarebbe difficilmente accettata dai Paesi limitrofi.
Richiesta di applicazione di questa possibilità anche ad altre categorie di parco, in particolare ai parchi naturali regionali
Il Cantone del VS chiede che questa possibilità sia aperta anche ai parchi naturali regionali. L’Accademia svizzera e il WSL chiedono che questa norma sia utilizzata pure per le riserve della biosfera.
Altre richieste
L’UBE et l’AG Berggebiet chiedono che le norme del diritto svizzero siano applicate anche nel territorio degli Stati limitrofi e che i finanziamenti siano proporzionali alla superficie situata in Svizzera. Il WSL chiede maggiori chiarimenti sull'applicazione del marchio «Prodotto» nel quadro di un parco transfrontaliero anche alla luce delle ultime perizie relative al diritto di questo settore.
3.3.2.2 Articolo 17 capoverso 1 lettera cbis
Si tratta di un adeguamento a seguito della revisione del 1° settembre 2014 dell’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs; RS 748.132.3).
Tutti i Cantoni che si sono espressi su questo adeguamento (20) l’hanno sostenuto; il Cantone di SO propone di estenderlo ai veicoli volanti senza occupanti e i Cantoni di AG e di AI anche alle zone centrali dei parchi periurbani. La maggior parte delle organizzazioni accoglie con favore questa revisione. Pur essendo favorevoli a questo adeguamento, la SCNAT e il WSL sottolineano che le attività di ricerca nelle zone centrali possono beneficiare dell’impiego di veicoli senza occupanti. Contrarie alla revisione, sei organizzazioni (AeCS, ASEA, SHA, FSDC, AEROSUISSE e ASA) chiedono che il divieto non sia assoluto e che le attività importanti, legate ad esempio al salvataggio di persone, siano permesse. Infine, l’UBE, il SAB e l’AG Berggebiete respingono questa modifica, essendo fondamentalmente contrarie a nuovi divieti nelle zone centrali.
3.3.2.3 Articolo 17 capoverso 4
Questo articolo concerne il coordinamento con la modifica dell’articolo 61 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)
Tutti i Cantoni (20) e tutte le associazioni che si sono espressi su tale adeguamento l’hanno sostenuto. L’UBE, il SAB e l’AG Berggebiete chiedono che tale norma sia estesa anche alle zone centrali delle riserve della biosfera. Il Cantone di SO chiede che tale norma sia valida anche per le zone centrali dei parchi periurbani. Il WSL e l’Accademia svizzera chiedono l’estensione della norma anche ai veicoli volanti senza occupanti.
7/21 054.11-00003/00004/00003/00001/Q494-1347