Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno decretato due progetti di modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 7955; FF 2016 7937): il primo progetto riguarda l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale (16.027). Il secondo riguarda le disposizioni tese a migliorare l’integrazione (13.030; Progetto integrazione), la quale è al centro della presente modifica di ordinanze.

Il Progetto integrazione consolida in maniera più vincolante il principio «promuovere ed esigere». Rafforza in particolare la promozione dell’integrazione, finalizzata a sostenere gli stranieri nel quadro della loro responsabilità e dello sviluppo delle loro capacità. La legge federale sugli stranieri, che in futuro sarà intitolata legge federale sugli stranieri e

sull’integrazione» (LStrI), codifica peraltro a livello di legge i criteri di integrazione aventi una rilevanza per il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. Altre modifiche riguardano l’intento di sfruttare meglio il potenziale di lavoratori residenti: le persone del settore dell’asilo potranno accedere più facilmente a un’attività lucrativa. In quest’ottica è abolito il contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro ed è introdotta una procedura di notifica in sostituzione della procedura di autorizzazione prevista dal diritto vigente in vista dell’assunzione di un’attività lucrativa. A fronte dei lavori di attuazione in parte molto onerosi che comporta, il Progetto integrazione viene suddiviso in due pacchetti legislativi che il Consiglio federale porrà in vigore in maniera scaglionata.

Il primo pacchetto riguarda disposizioni che, per motivi tecnici, devono entrare in vigore all’inizio del 2018 (art. 88 nLStr e art. 85–87 nLAsi). Tra di esse figurano anche le disposizioni riguardanti l’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro. Inoltre, indipendentemente dall’attuazione del Progetto integrazione, sono necessarie alcune modifiche a livello esecutivo in vista dei programmi d’integrazione cantonali 2018–2021 (PIC 2). Queste modifiche interessano l’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2;

RS 142.312) e l’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). Il presente rapporto esplicativo verte sulle disposizioni esecutive del primo pacchetto.

Il secondo pacchetto, che entrerà in vigore verosimilmente nell’estate 2018, riguarda le restanti disposizioni del Progetto integrazione nonché le pertinenti disposizioni esecutive. Queste disposizioni richiedono lavori preparatori più ampi con il coinvolgimento delle autorità esecutive cantonali.

2 Punti essenziali del progetto

In virtù del diritto vigente, le persone ammesse provvisoriamente, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e i richiedenti l’asilo soggiacciono a una detrazione del 10 per cento del salario, che si aggiunge all’imposta alla fonte la quale ammonta, di regola, al 10 per cento. Una delle modifiche della legge federale sugli stranieri prevede l’abolizione di questo contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro (art. 88 cpv. 1 nLStr i.c.d. con gli art. 85 segg. nLAsi). La software d’incasso odierna sarà sostituita prossimamente da una nuova software introdotta a livello federale. Abolendo rapidamente il contributo speciale sarà possibile espletare la maggior parte dei lavori conclusivi utilizzando la vecchia software.

Conseguentemente alla modifica della legge federale sugli stranieri e della legge sull’asilo, nell’OAsi 2 sono abrogate le disposizioni riguardanti il contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro. Il contributo speciale continuerà invece a essere prelevato sui valori patrimoniali