Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264
Disposizione transitoria
In virtù della disposizione transitoria, i contributi speciali versati o dovuti in virtù del diritto previgente e i beni patrimoniali prelevati prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono integralmente computati sull’importo dovuto.
5.2 Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)
Art. 18 Somma forfettaria a favore dell’integrazione
Conformemente all’articolo 55 capoverso 2 LStr in combinato disposto con l’articolo 87 LStr e con gli articoli 88 e 89 LAsi, i Cantoni per legge hanno diritto al versamento di una somma forfettaria unica a favore dell’integrazione da parte della Confederazione. Questa somma forfettaria è vincolata allo scopo previsto e commisurata ai bisogni e serve segnatamente a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale da parte dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. È posto un particolare focus sull’integrazione professionale durevole grazie a misure di qualificazione fondate su un piano d’integrazione individuale.
Capoverso 3
La Confederazione versa ora ai Cantoni la somma forfettaria a favore dell’integrazione due volte l’anno, basandosi sul numero effettivo di decisioni nel settore dell’asilo. L’importo della somma forfettaria non è più definito annualmente. Finora l’importo annuo era fissato in funzione del numero medio di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora (cpv. 1) durante i precedenti quattro anni. Fissando l’importo della somma forfettaria ci si proponeva di garantire ai Cantoni una maggiore sicurezza in termini di pianificazione. A fronte del numero assai variabile di persone di cui al capoverso 1, tuttavia, questo modo di procedere non ha dato risultati probanti.
Capoverso 4 (abrogato)
Il capoverso 4 vigente è abrogato. Il rimborso dei mezzi non utilizzati è ormai retto
dall’articolo 19.
Art. 19 Rimborso di contributi finanziari della Confederazione non utilizzati (nuovo)
L’articolo 19 stabilisce a quali condizioni i Cantoni devono rimborsare i contributi finanziari della Confederazione. In linea di massima, la Confederazione vincola la concessione di contributi finanziari al raggiungimento degli obiettivi in materia di prestazioni e risultati convenuti.
Capoverso 1
Già nel quadro dell’articolo 18 capoverso 4 vigente la SEM chiede la restituzione dei contributi finanziari non utilizzati dai Cantoni, senza tuttavia concretizzare le condizioni per la richiesta di rimborso.
D’ora in poi la Confederazione esige dal Cantone il rimborso di contributi finanziari secondo l’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr se il Cantone non ha adempiuto gli obiettivi in materia di prestazioni e risultati convenuti oppure lo ha fatto in modo insufficiente, se non sono possibili ulteriori miglioramenti e se il Cantone non dimostra di non avere alcuna colpa. Vi è una colpa laddove in maniera evidente gli obiettivi convenuti non sono raggiunti nonostante il tempo e le risorse finanziarie sufficienti. Si pensi al caso in cui, nonostante fossero disponibili un numero sufficiente di organizzatori e congrui mezzi finanziari, non sia messa in campo
un’offerta sufficiente per quanto riguarda i corsi di lingua convenuti o le misure di qualifica convenute. La Confederazione può esigere il rimborso anche qualora il Cantone impieghi i