Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264

tuttavia possibile risalire in qualsiasi momento all’importo versato a titolo di contributo speciale per persona.

Capoverso 2

Sia le persone oggetto di un prelevamento di beni patrimoniali sia le autorità cantonali competenti possono chiedere alla SEM informazioni in merito al contributo speciale versato. A dimostrazione del diritto di ottenere queste informazioni occorre allegare copia della carta di soggiorno. L’articolo 14 vigente prevede una disciplina analoga.

Art. 12 Sistema d’informazione per il contributo speciale

La legge federale del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati (LPD) esige una base legale per il trattamento di dati personali (art. 17 LPD). Nel quadro della gestione del contributo speciale sui valori patrimoniali sono trattati anche dati personali. L’articolo 12 elenca i dati personali che la SEM è autorizzata a trattare. A fronte dell’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro, la quantità di dati sarà complessivamente ridotta rispetto a oggi.

Sezione 2: Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro

La suddivisione del capitolo 2 in sezioni è soppressa giacché superflua alla luce della riduzione degli ambiti normativi.

Art. 13–15 (abrogati)

Gli articoli 13–15 vigenti riguardano il contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro e sono pertanto abrogati.

Sezione 3: Prelevamento di valori patrimoniali

La suddivisione del capitolo 2 in sezioni è soppressa giacché superflua alla luce della riduzione degli ambiti normativi.

Art. 16 Valori patrimoniali prelevabili

Sotto il profilo del contenuto, l’articolo corrisponde all’articolo 16 vigente. Le uniche modifiche riguardano i rimandi agli articoli di legge e alcuni adeguamenti redazionali.

Art. 17 (abrogato)

Alla luce dell’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro, la norma relativa al computo di cui all’articolo 17 vigente è ormai superflua. L’articolo 17 è pertanto abrogato.

Art. 18 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

Capoverso 1

Il capoverso 1 è adeguato, sotto il profilo terminologico, alla cerchia allargata delle persone soggette al contributo speciale. È inoltre soppressa la possibilità di delegare a terzi la gestione del contributo speciale (cfr. art. 11 cpv. 2). È ripreso il contenuto del capoverso 1 vigente. Capoverso 4 (abrogato)

Il capoverso 4 vigente è abrogato giacché, conformemente all’articolo 87 capoverso 2 nLAsi, non esiste più la possibilità di presentare la domanda di restituzione dei beni patrimoniali dopo la partenza.

7 RS 235.1