Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264
mezzi finanziari ottenuti per finanziare misure non finalizzate al raggiungimento degli obiettivi convenuti.
Capoverso 2
Conformemente al capoverso 1, la Confederazione esige il rimborso se il Cantone non ha adempiuto gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e risultati oppure lo ha fatto in modo insufficiente, se non sono possibili miglioramenti e se il Cantone non dimostra di non avere alcuna colpa. Se allo scadere dell’accordo programmatico il Cantone indica che sono possibili miglioramenti e che esso è in grado di adempiere gli obiettivi convenuti in materia di prestazioni e risultati, la Confederazione può fissare a tal fine un termine supplementare. Di norma trattasi di un termie di due anni. Se allo scadere del termine supplementare gli obiettivi non sono raggiunti e il Cantone non dimostra di non averne colpa, la Confederazione esige il rimborso dei contributi conformemente all’articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr.
Capoverso 3
Se il Cantone ha raggiunto gli obiettivi convenuti e rimangono contributi residui, questi ultimi vanno impiegati per tali obiettivi entro due anni dal termine del programma cantonale
d’integrazione. Il Cantone dimostra in maniera vincolante l’utilizzo di questi contributi residui nel quadro degli strumenti di controllo della SEM in essere (griglia degli obiettivi e delle finanze).
All’occorrenza, la somma forfettaria a favore dell’integrazione può essere impiegata anche per il raggiungimento di obiettivi strategici in altri settori di promozione, come per esempio il sostegno alla prima infanzia o la prima informazione. La somma forfettaria a favore
dell’integrazione può essere impiegata esclusivamente per misure integrative. Ai sensi dell’articolo 2 OAsi 2 e dell’articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull’assistenza (LAS; RS 851.1), in linea di massima le prestazioni di sostegno quali spese di viaggio, di vitto o per equipaggiamenti speciali sono prese in carico dall’aiuto sociale conformemente alle norme cantonali; la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese d’aiuto sociale tramite la somma forfettaria globale.
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