Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264

trimoniali. Il rimborso dell’aiuto sociale concesso dal Cantone è disciplinato a livello cantonale. Le regole vigenti in materia di delega e coordinamento sono pertanto abrogate.

Art. 9 (abrogato)

L’articolo 9 è abrogato, giacché il contenuto del primo capoverso è integrato nel nuovo articolo 10, mentre il secondo capoverso è reso superfluo dall’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro.

Art. 10 Campo di validità e durata del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

(nuovo)

Capoverso 1

Il capoverso 1 disciplina il campo d’applicazione e l’inizio dell’assoggettamento al contributo speciale per tutte le categorie di persone. Come a livello di legge, accanto ai richiedenti l’asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono ora menzionate espressamente anche le persone con decisione di allontanamento passata in giudicato dopo una procedura d’asilo o dopo la revoca dell’ammissione provvisoria (tenute a lasciare la Svizzera). Ciò corrisponde alla prassi odierna e assicura la certezza del diritto. Sono inoltre menzionate esplicitamente le persone che al termine di una procedura d’asilo non vengono allontanate dalla SEM giacché sono oggetto di un’espulsione passata in giudicato conformemente all’articolo 66a o

all’articolo 66abisdel Codice penale svizzero del 21 dicembre 19375 (CP) oppure

all’articolo 49a o all’articolo 49abisdel codice penale militare del 13 giugno 19276 (CPM).

Capoverso 2

L’assoggettamento al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali cessa, per tutte le categorie di persone, quando è raggiunto l’importo di 15 000 franchi, ma al più tardi dieci anni dopo l’entrata in Svizzera. Siccome il contributo speciale non è più detratto dal reddito del lavoro e pertanto non influisce più sull’incentivo ad assumere un’attività lucrativa, per motivi di uguaglianza giuridica e per ragioni pratiche (soluzione informatica semplice) non è giustificato mantenere la distinzione operata sinora tra persone ammesse provvisoriamente e richiedenti l’asilo per quanto riguarda la fine dell’assoggettamento. Come sinora,

l’assoggettamento al contributo speciale cessa quando un richiedente l’asilo riceve l’asilo o quando il suo soggiorno è disciplinato in virtù del diritto in materia di stranieri.

Capoverso 3

Come sinora, l’obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere, per quanto concerne l’ammontare, con ogni procedura d’asilo (mass. 15 000 franchi per procedura d’asilo). La durata dell’assoggettamento al contributo speciale è invece limitata a un massimo di 10 anni a prescindere dal numero di procedure.

Art. 11 Gestione del contributo speciale prelevato sui beni patrimoniali (nuovo)

Capoverso 1

L’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro comporta una diminuzione considerevole dell’onere amministrativo. La legge non prevede più la possibilità, garantita dal diritto vigente, di delegare a terzi la gestione del contributo speciale e del ritiro di valori patrimoniali. Pertanto in futuro il contributo speciale sui valori patrimoniali sarà gestito dalla SEM. A fronte della nuova disciplina, non occorrerà più nemmeno prevedere conti individuali a nome delle persone soggette al contributo speciale. Da un punto di vista contabile sarà

5 RS 311.0

6 RS 321.0