Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 8 pagine
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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.640264
Confederazione intende versare ai Cantoni importi annui pari a 32,4 milioni di franchi. Il versamento è vincolato alla condizione che i Cantoni partecipino con un importo identico
all’attuazione della promozione dell’integrazione. Questi contributi della Confederazione sono gestiti tramite un credito d’impegno.
Oltre a questi contributi, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria a favore dell’integrazione per ogni concessione dell’asilo e ammissione provvisoria. Queste spese sono compensate, a medio e lungo termine, da uno sgravio dell’aiuto sociale risultante da un maggiore tasso di occupazione dei gruppi target. A fronte del numero variabile di concessioni dell’asilo e di ammissioni provvisorie non è tuttavia possibile quantificare con esattezza l’entità di questo sgravio. Nel quadro di uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) vertente sui costi e sugli utili dell’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati, sono stati rilevati i risparmi annui in caso di integrazione riuscita di persone del settore dell’asilo.3 L’attuazione dei nuovi articoli esecutivi non ha ripercussioni sulle risorse di personale dei Cantoni.
4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le presenti modifiche non tangono gli impegni internazionali della Svizzera e sono pertanto con essi compatibili.4
5 Commenti alle singole disposizioni
5.1 Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Nel quadro di diverse misure per l’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale, con la revisione della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno deciso di abolire il contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro per le persone del settore dell’asilo. L’obiettivo è di ridurre l’onere amministrativo dei datori di lavoro e di fare in modo che per i lavoratori sia più interessante accettare un lavoro anche con un salario basso o a tempo parziale. In questo modo ci si propone di sfruttare meglio il potenziale di lavoratori di cui dispone la Svizzera.
Capitolo 2: Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali
L’abolizione del contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro rende superflua la suddivisione del capitolo in sezioni. La suddivisione è pertanto eliminata e il titolo del capitolo è adeguato conseguentemente.
Sezione 1: Disposizioni generali
La suddivisione del capitolo in sezioni è eliminata in quanto resa superflua dalla riduzione degli ambiti normativi.
Art. 8 (abrogato)
L’articolo 8 è abrogato giacché la disciplina dell’obbligo di rimborso secondo l’articolo 85 LAsi non richiede alcuna concretizzazione a livello di ordinanza. D’ora in poi la Confederazione farà valere il diritto al rimborso prelevando unicamente un contributo speciale sui valori pa-
3 Studio del 14 giugno 2013 «Costi e benefici dell’integrazione nel mercato del lavoro di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati», allegato I: tabelle sul calcolo costi-benefici, pagg. 53–54, consultabile sul sito: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html > Entrata & Soggiorno > Integrazione > Documentazione/Newsletter > Rapporti e studi tematici (stato: 09.02.2017) (non è disponibile in italiano).
4 FF 2016 2471, qui 2502.