Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/36: Modifica dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie e dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.673105

Altre cerchie interessate

parere negativo scettico rifiuto/riserva positivo AvenirSocial (x) Caritas (x)

CP (x) art. 18 cpv. 3 OIntS

EKM/CFM (x)

HEKS / EPER / ACES (x) art. 16, 18 OAsi 2

KID / CDI (x) art. 19 cpv. 1 lett. a OIntS

SFH / OSAR (x) SIG / FSCI (x) SKOS /CSIAS / COSAS (x)

UNHCR / ACNUR (x) art. 19 cpv. 3 OIntS

VKM / ASM (x)

VSJF (x)

4 Sintesi dei risultati

Riassumendo si può costatare che la maggior parte (39) dei partecipanti alla consultazione (47) approva la modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finan-

ziarie e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri.

Una chiara maggioranza dei Cantoni e la CdC approvano l’avamprogetto. Un particolare plauso va all’abolizione del contributo speciale sul reddito per persone rientranti nel settore dell’asilo. Il contributo speciale rappresenta un ostacolo amministrativo non trascurabile per i datori di lavoro. Abolendolo è quindi eliminato questo importante ostacolo per i datori di lavoro in vista dell’assunzione di queste persone. In futuro si dovrebbe pertanto poter contare su un numero maggiore di posti di lavoro proposti a persone rientranti nel settore dell’asilo. Tra i partiti rappresentati nell’Assemblea federale espressisi in sede di consultazione, il PES e il PPD approvano le modifiche mentre l’UDC le respinge in blocco.

Alla sola eccezione dell’UCS, tutte le associazioni mantello e le cerchie interessate approvano l’avamprogetto. La disposizione secondo cui la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria due volte l’anno in funzione del numero di decisioni effettive (art. 18 cpv. 3 AP-OIntS) è accolta dalla maggior parte dei partecipanti. 7 partecipanti (FR, TG, VD, ZH, UDC, CP e UCS) la respingono. I pareri contrari deplorano la perdita della sicurezza pianificatoria per i Cantoni a causa dell’abolizione dell’importo di base e con ciò la maggiore difficoltà di procedere a una pianificazione lungimirante.

La disposizione riguardante l’obbligo per i Cantoni di rimborsare i contributi finanziari della Confederazione non utilizzati (art. 19 AP-OIntS) è respinta da tre partecipanti (LU, VS e UDC). Il Canton VS argomenta che è impossibile valutare oggettivamente la mancata cooperazione dei Cantoni. Secondo il Canton LU non si dovrebbe chiedere il rimborso dei contributi non utilizzati giacché così va perso l’incentivo a una maggiore efficienza. 4 partecipanti (BE, GL, SH e CDI) ritengono che la nozione di «in modo insufficiente» lasci un ampio margine di interpretazione, ovvero di discrezionalità, per cui in un caso concreto occorrerebbe dimostrare in maniera dettagliata l’adempimento insufficiente degli obiettivi convenuti.

Tutti i partecipanti salvo l’UDC approvano la modifica dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (abolizione del contributo speciale sul reddito). L’UDC ritiene che il fatto di versare un contributo speciale a copertura di una parte dei costi occasionati costituisca parimenti un segno della disponibilità a integrarsi. 9 partecipanti (PES, AvenirSocial, Caritas, FSCI, OSAR, UCS, UNHCR, USS e VSJF) chiedono che sia abolito anche il contributo speciale sui valori patrimoniali, giacché la sicurezza finanziaria è propizia all’integrazione.