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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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3Qualora una categoria di licenza autorizzi a condurre veicoli vuoti di altre categorie o filobus vuoti, è consentito trasportare le persone incaricate di constatare difetti, controllare riparazioni ed eseguire controlli ufficiali dei veicoli.
Parte seconda: Esami di verifica dell’idoneità alla guida
Titolo primo: Svolgimento
Art. 47 Controllo della vista per l’iscrizione per il rilascio di una categoria di
licenza
1Il risultato di un esame della vista eseguito per una categoria di licenza vale anche per un’altra categoria, a condizione che l’esame non risalga a più di 24 mesi prima della presentazione dell’iscrizione.
2La vista deve essere controllata da un medico in possesso di un diploma federale o estero riconosciuto esercitante in Svizzera oppure da un ottico diplomato esercitante in Svizzera.
3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle persone che vogliono ottenere una categoria di licenza del secondo gruppo medico secondo l’allegato 3.
Art. 48 Deroghe ai requisiti medici minimi
1L’autorità cantonale può:
a. derogare ai requisiti medici minimi previsti se un medico in possesso del riconoscimento di livello 4:
1. accerta l’idoneità alla guida del candidato secondo l’articolo 14 capoverso 2 LCStr; e
2. lo richiede.
b. concedere di mantenere la licenza di condurre con limitazioni a chi, pur servendosi di mezzi ausiliari, non soddisfa più integralmente i requisiti medici minimi di cui all’allegato 3, a condizione che siano rispettate le condizioni del capoverso 2.
2Un medico in possesso del riconoscimento di livello 4 deve valutare con quali limitazioni è ancora possibile guidare con sicurezza nel traffico. La licenza di condurre può segnatamente essere limitata a determinate zone, a un determinato periodo di tempo, a determinati tipi di strade o di veicoli oppure a veicoli che sono stati modificati o equipaggiati in modo personalizzato.
Art. 49 Esecuzione degli esami e comunicazione dei risultati
1L’autorità cantonale mette a disposizione del medico o dello psicologo tutti i documenti concernenti l’idoneità alla guida della persona da esaminare.
2I medici devono eseguire gli esami di cui agli articoli 8 capoverso 4, 79 capoverso 1 nonché all’allegato 13 numero 3.14 conformemente agli allegati 5 e 6.
3I medici e gli psicologi devono comunicare i risultati degli esami alle autorità cantonali.