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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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4L’autorità cantonale deve convocare il titolare della licenza di condurre alla visita di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettera a o b di modo che il risultato possa essere comunicato al più tardi entro due mesi dal compimento dell’età applicabile. In casi eccezionali motivati per iscritto l’autorità cantonale può prorogare questo termine di al massimo quattro mesi.
5Per comunicare i risultati alle autorità cantonali i medici utilizzano i moduli secondo:
a. l’allegato 7 per gli esami di cui agli articoli 46 capoverso 1 lettera a, 8 capoverso 4, 79 capoverso 1, 88 capoverso 1 lettera a e allegato 13 numero 3.14;
b. l’allegato 8 per chi deve essere sottoposto a un esame della vista in caso di successiva comparsa di visione monoculare (art. 88 cpv. 1 lett. c);
c. l’allegato 1 per l’esame della vista ai fini del rilascio di una categoria di licenza.
Art. 50 Procedura in caso di risultato non univoco degli esami
1Se l’esame di verifica dell’idoneità alla guida non consente di giungere a un risultato univoco, il medico può chiedere all’autorità cantonale che un medico in possesso di un riconoscimento di livello superiore esegua un esame complementare. In caso di risultato non univoco di un esame di cui all’articolo 79 capoverso 1 lettera b è necessario almeno il riconoscimento di livello 3.
2Per dissipare eventuali dubbi in merito al risultato dell’esame, il medico in possesso del riconoscimento di livello 4 può chiedere all’autorità cantonale di disporre una corsa di controllo accompagnata da un medico e da un esperto della circolazione.
3Se la persona esaminata non supera la corsa di controllo, l’esperto della circolazione le ritira immediatamente la licenza di condurre e la trasmette all’autorità cantonale.
Titolo secondo: Riconoscimento di medici e psicologi del traffico
Art. 51 Medici: livelli di riconoscimento
1Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere eseguiti soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti. L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre che abbiano superato i 70 anni;
b. livello 2:
1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre del secondo gruppo medico secondo l’allegato 3