Progetto
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 155Fedlex · Progetto
b. AFC: attestato federale di capacità.
3Vengono inoltre utilizzate le seguenti abbreviazioni:
a. USTRA: Ufficio federale delle strade;
b. OAPC: ordinanza del … sull’ammissione di persone.
Art. 2a Norme di dettaglio
Le competenze operative, i contenuti di apprendimento e lo svolgimento dei corsi di formazione e di perfezionamento sono disciplinati nell’allegato 1a, cui si fa riferimento anche per:
a. l’abilitazione degli organizzatori di corsi di perfezionamento per maestri conducenti, di formazione e perfezionamento per moderatori nonché del corso di istruzione e dei corsi di perfezionamento per formatori alla guida;
b. l’attestato di competenza per moderatore;
c. la durata di validità dell’abilitazione per moderatori.
Art. 2b Attestato di partecipazione al corso
1L’organizzatore deve attestare ai partecipanti e all’autorità cantonale competente la conclusione della formazione per moderatori e del corso di istruzione o di perfezionamento per formatori alla guida. Ai partecipanti a un corso di istruzione o di perfezionamento deve inoltre attestare il raggiungimento dei relativi obiettivi.
2L’organizzatore dei corsi di perfezionamento per maestri conducenti o moderatori deve attestare ai partecipanti ogni giornata intera frequentata e all’autorità cantonale la conclusione del corso.
3L’attestato per l’autorità cantonale può essere trasmesso per via elettronica.
4L’organizzatore deve controllare le presenze e conservare il relativo documento fino al rilascio dell’attestato.
Titolo prima dell’art. 3 Parte seconda: Maestri conducenti
Titolo 1: Abilitazione a maestro conducente
Art. 3 cpv. 2 lett. b
2L’abilitazione a maestro conducente non è necessaria per:
b. impartire lezioni di guida per le categorie G e M;
Art. 4
Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:
a. categoria A: veicoli a motore di categoria AM, A1, A2 e A;