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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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1bisLe lezioni pratiche di guida devono essere effettuate in linea di principio con veicoli per la scuola guida. È fatta eccezione per:
a. le esercitazioni con combinazioni di veicoli, a condizione che il conducente sia in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore;
b. le esercitazioni con un veicolo messo a disposizione dall’allievo conducente.
1terLe esercitazioni di cui al capoverso 1bislettere a non sottostanno all’articolo 63 capoverso 2 OAPC.
2Nei veicoli per la scuola guida di categoria B il maestro conducente seduto accanto al conducente deve disporre degli stessi dispositivi con comando a pedale dell’allievo conducente. Fanno eccezione i veicoli di riserva.
2bisI veicoli per la scuola guida di categoria C1, C, D1 e D devono disporre di un doppio pedale del freno e della frizione, quelli di categoria D1 e D, in alternativa, di un doppio comando ad azionamento manuale ad uso dell’istruttore. Il doppio comando ad azionamento manuale o a pedale dei veicoli di categoria D1 e D deve essere disposto in modo da essere facilmente raggiungibile dalla posizione dell’accompagnatore. Fanno eccezione i veicoli di riserva.
3Il capoverso 2 non si applica alle lezioni di guida su veicoli adattati agli allievi conducenti con disabilità fisiche e ammessi alla circolazione dall’autorità cantonale. È sufficiente che il veicolo sia dotato di un freno di stazionamento ad azione progressiva facilmente raggiungibile dal maestro conducente.
4I veicoli per la scuola guida devono essere muniti di specchi retrovisori supplementari per offrire al maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente. Fanno eccezione:
a. gli specchi d’accostamento e quelli anteriori;
b. i veicoli di categoria D o D1, i cui specchi retrovisori offrono dalla posizione del maestro conducente una visuale simile a quella dell’allievo conducente.
5Sui veicoli per la scuola guida i tachimetri e gli indicatori rilevanti ai fini della sicurezza funzionale devono essere visibili dal posto del passeggero.
Art. 15 cpv. 2
2I mezzi di controllo possono essere utilizzati in forma elettronica e insieme al libretto di formazione secondo l’OAPC. Vanno compilati regolarmente e tenuti aggiornati.