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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Art. 23b Ammissione alla formazione di moderatore
1Chi vuole essere ammesso alla formazione deve presentare all’autorità cantonale una domanda corredata di curriculum vitae, indicazioni concernenti la formazione anteriore e certificati professionali. È ammesso alla formazione chi:
a. ha compiuto 25 anni;
b. ha frequentato un corso preliminare (due giornate) volto ad accertare l’idoneità a diventare moderatore e comprendente pertanto i seguenti elementi:
1. partecipazione alla giornata di formazione complementare, ad eccezione di chi ha frequentato la formazione complementare come nuovo conducente,
2. discussione dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento della formazione complementare e dei compiti del moderatore,
3. autoriflessione (ad es. sullo stile di guida personale),
4. superamento del test d’idoneità sociopedagogica (art. 23i lett. a);
c. prova di possedere un titolo di maestro conducente, esperto della circolazione o di un’altra formazione equivalente e di avere tre anni di esperienza professionale;
d. prova di possedere un titolo di istruttore della circolazione o specialista in un settore di attività legato alla pedagogia, oppure dimostra di aver lavorato come istruttore nel perfezionamento facoltativo di conducenti e avere un’esperienza professionale di tre anni nonché di aver partecipato a un modulo di formazione di cui al capoverso 2;
e. ha avuto una condotta tale da garantire l’esercizio irreprensibile della professione.
2Gli istruttori della circolazione, gli specialisti in un settore di attività legato alla pedagogia e gli istruttori del perfezionamento facoltativo per conducenti devono, in un modulo di formazione di sei giorni, acquisire conoscenze sulla prima fase della formazione, le basi della fisica e della dinamica di guida nonché la capacità di valutare i nuovi conducenti in diverse situazioni di traffico. Le persone che dimostrano di aver già acquisito una o più di queste competenze operative in un’altra formazione sono esonerate dalle parti di corso corrispondenti.
Titolo 2: Formazione e perfezionamento
Capitolo 1: Formazione
Art. 23c Obiettivi di apprendimento
La formazione deve permettere al candidato di:
a. trasmettere in maniera appropriata i contenuti della formazione complementare di cui all’allegato 9 numero 7.2 OAPC;