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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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Titolo prima dell’art. 17-21 Abrogato
Titolo prima dell’art. 22
Titolo 3: Perfezionamento
Art. 22 Obiettivi di apprendimento
Nei corsi di perfezionamento i maestri conducenti devono aggiornare e sviluppare le conoscenze e le capacità negli ambiti tematici di cui all’allegato 1a numero 1.2 per mantenere e ottimizzare le competenze operative di cui all’allegato 1.
Art. 22a Durata e struttura
1Una volta ottenuta l’abilitazione a maestro conducente di categoria B, i titolari devono seguire ogni cinque anni corsi di perfezionamento di almeno cinque giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.
2I titolari dell’abilitazione a maestro conducente di categoria A e C devono inoltre seguire, per ogni categoria, corsi di perfezionamento specifici di almeno due giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata.
3Su una giornata di sette ore, al massimo due ore di corso possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.
Art. 22b Organizzatori
I corsi di perfezionamento devono essere seguiti presso un’organizzazione riconosciuta dall’autorità cantonale.
Art. 23
Abrogato
Titolo prima dell’art. 23a Parte terza: Moderatori
Titolo 1: Abilitazione
Art. 23a Rilascio
1L’abilitazione di cui all’allegato 9 numero 7.51 OAPC è rilasciata dall’autorità competente del Cantone di domicilio. È valida in tutta la Svizzera.
2Per ottenere l’abilitazione è necessario seguire una formazione di moderatore presso un centro di formazione riconosciuto dall’autorità cantonale e aver ottenuto l’attestato di competenza (all. 1a n. 2.16).