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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
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2Chi vuole prorogare la validità dell’abilitazione alla formazione deve, entro cinque anni prima della sua scadenza, seguire un corso di perfezionamento giusta l’articolo 23p capoverso 2.
3Qualora il corso di perfezionamento non possa essere seguito entro il termine previsto, l’autorità cantonale può prorogare su richiesta la validità dell’abilitazione alla formazione al massimo di un mese mediante autorizzazione scritta.
4Chi vuole rinnovare un’abilitazione alla formazione scaduta deve seguire un corso di perfezionamento giusta l’articolo 23p capoverso 2.
Titolo 2: Corsi di istruzione e di perfezionamento
Art. 23p Obiettivi di apprendimento
1Nel corso di istruzione e nei corsi di perfezionamento i partecipanti devono acquisire e sviluppare le competenze operative di cui all’allegato 1a numero 3.1.
2Nei corsi di perfezionamento vanno riveduti e approfonditi i temi di cui all’allegato 1a numero 3.2, tenendo adeguatamente conto, oltre che dei contenuti tecnici, in particolare di quelli metodologico-didattici. I partecipanti devono inoltre ampliare il loro repertorio metodologico e comportamentale, segnatamente attraverso lo scambio di esperienze e la rielaborazione di questioni tratte dalla pratica.
Art. 23q Durata e struttura
1Il corso di istruzione si svolge sull’arco di cinque giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Almeno quattro giornate vanno dispensate sotto forma di insegnamento in aula. Al massimo una giornata può essere dispensata sotto forma di compito a casa o mediante modulo e-learning integrato.
2I corsi di perfezionamento si svolgono sull’arco di una giornata di sette ore, comprese le pause di breve durata.
3Il corso integrativo si svolge sull’arco di tre giornate di sette ore, comprese le pause di breve durata. Almeno due giornate di corso vanno dispensate sotto forma di insegnamento in aula.
Art. 23r Organizzatori
Il corso di istruzione e i corsi di perfezionamento devono essere seguiti presso un’organizzazione riconosciuta dall’autorità cantonale.
Titolo 3: Attività formativa e scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio
Art. 23s Attività
I formatori alla guida: