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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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formazione secondo le prescrizioni delle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili, controllare a intervalli regolari i progressi di apprendimento dei candidati e sostenere il formatore alla guida in ambito metodologico-didattico;

b. accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono le formazioni professionali di base di «autista di veicoli leggeri CFP» e «autista di veicoli pesanti AFC» in corse di scuola guida;

c. impartire corsi di formazione periodica pratica conformemente all’articolo 23 capoverso 5 OAut66.

Art. 23l Abilitazione alla formazione B

1L’abilitazione alla formazione B autorizza il titolare ad accompagnare e istruire gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli leggeri CFP» in corse di scuola guida.

Art. 23m Requisiti per l’ottenimento

Chi vuole ottenere l’abilitazione alla formazione deve seguire un corso di istruzione giusta l’articolo 23p capoverso 1 e aver avuto una condotta tale da poter essere incaricato dell’istruzione di giovani adulti. Deve inoltre avere:

a. per ottenere un’abilitazione alla formazione C/D:

1. un’esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di autobus, autobus di linea o filobus senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico, o

2. un’esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di autocarri o autoarticolati senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico;

b. per ottenere un’abilitazione alla formazione B: un’esperienza professionale e almeno tre anni di pratica di guida come conducente di automobili (eccettuata la categoria B1) senza aver commesso infrazioni alle norme della circolazione pericolose per la sicurezza del traffico.

Art. 23n Rilascio

1L’autorità cantonale rilascia l’abilitazione alla formazione se i requisiti di cui all’articolo 23m sono soddisfatti e il richiedente inoltra l’attestato di frequenza del corso di istruzione di cui all’articolo 23p capoverso 1.

2L’abilitazione alla formazione è riportata in un documento separato o come indicazione supplementare nella licenza di condurre.

Art. 23o Durata di validità

1L’abilitazione alla formazione è valida cinque anni. È rinnovata per altri cinque anni se sono soddisfatte le condizioni del presente articolo.

66 RS 741.521