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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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a. vegliano affinché le corse di scuola guida si svolgano senza pericoli e nel rispetto delle norme della circolazione; e

b. istruiscono gli allievi conducenti in modo tale che essi siano in grado di guidare in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile.

Art. 23t Condizioni quadro

1Per controllare i progressi di apprendimento, i formatori alla guida tengono per ogni allievo conducente un libretto di formazione (art. 111 OAPC) in cui sono documentati le ore di lezioni pratiche e il livello di formazione.

2Per quanto concerne le altre condizioni quadro relative all’attività formativa fanno fede i materiali per l’insegnamento elaborati dalle organizzazioni del mondo del lavoro responsabili.

Art. 23u Scioglimento anticipato del rapporto di tirocinio

Se la licenza per allievo conducente è stata rilasciata a un apprendista che segue una formazione professionale di base prima del raggiungimento dell’età minima fissata dall’OAPC, il titolare dell’abilitazione alla formazione deve comunicare immediatamente lo scioglimento anticipato del contratto di tirocinio all’autorità cantonale che ha rilasciato la licenza per allievo conducente.

Titolo prima dell’art. 24 Parte quinta: Sorveglianza, provvedimenti e disposizioni penali

Titolo 1: Maestri conducenti

Art. 24

1I Cantoni sorvegliano con ispezioni periodiche l’attività dei maestri conducenti loro notificati, in particolare per quanto concerne l’adempimento dei criteri per il rilascio dell’abilitazione a maestro conducente e il rispetto delle prescrizioni relative all’esercizio della professione.

2I Cantoni controllano l’adempimento dell’obbligo di seguire corsi di perfezionamento da parte dei maestri conducenti loro notificati nonché gli organizzatori dei corsi e il loro svolgimento.

3I Cantoni cui sono notificati i maestri conducenti trasmettono eventualmente una notifica ai Cantoni di domicilio.

4I Cantoni possono delegare a terzi le attività di cui al capoverso 2, in particolare all’organizzazione del mondo del lavoro responsabile degli attestati professionali federali di «maestro conducente», «maestro conducente per motoveicoli» e «maestro conducente per autocarri».

Art. 25

Abrogato