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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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6Il divieto di far uso della licenza di condurre disposto perché sono state eluse le disposizioni svizzere o estere di competenza decade se l’interessato dimostra che da allora:

a. ha eletto domicilio per almeno tre mesi nello Stato che ha rilasciato la licenza di cui gli è stato vietato l’uso; o

b. ha ottenuto una licenza valida nel nuovo Stato di domicilio.

7Le revoche di licenze di condurre estere disposte da autorità estere devono essere eseguite se ordinato dall’USTRA.

Sezione 2: Licenze di condurre svizzere di persone domiciliate all’estero

Art. 108 Licenze di condurre di persone domiciliate all’estero

1A chi, in virtù dell’articolo 105 capoverso 1 lettera b, ottiene una licenza di condurre senza essere domiciliato in Svizzera è rilasciata una licenza di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 79 cpv. 1 lett. a).

2A chi ha smarrito la licenza di condurre svizzera dopo aver trasferito il proprio domicilio all’estero è rilasciato un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.

3Su richiesta, l’autorità cantonale rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:

a. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita, se questa era stata rilasciata in virtù dell’articolo 105 capoverso 1 lettera b;

b. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui al capoverso 2 come prova delle autorizzazioni a condurre ottenute in Svizzera; oppure

c. in sostituzione di una licenza di condurre svizzera smarrita o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio l’aveva riconosciuta come attestato di legittimazione delle autorizzazioni a condurre da esso concesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.

Sezione 3: Licenze di condurre internazionali

Art. 109 Licenze di condurre internazionali

1Le licenze di condurre internazionali possono essere rilasciate soltanto ai titolari di una licenza nazionale svizzera o estera domiciliati in Svizzera. Le licenze di condurre internazionali rilasciate in base a licenze svizzere non sono valide in Svizzera.

2La validità è di tre anni e non può essere superiore a quella della licenza di condurre nazionale.