Progetto
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto
a. verifica dei requisiti per il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori (all. 9 n. 8.1);
b. espletamento della procedura concernente il riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perferzionamento obbligatori o la revoca dello stesso (all. 9 n. 8.3 e 8.5);
c. decisione sull’equivalenza di formazioni in materia di misure salvavita immediate (art. 6 cpv. 2 lett. c);
d. approvazione del materiale didattico per il corso di teoria della circolazione (all. 9 n. 2.43);
e. riconoscimento di corsi di teoria della circolazione con modulo di e-learning integrato (all. 9 n. 8.32);
f. svolgimento del test d’idoneità sociopedagogica per l’ammissione alla formazione di moderatore (art. 23i lett. a OFoG);
g. convalida di conoscenze già acquisite nella formazione di moderatore (art. 23i lett. b OFoG);
h. sorveglianza degli esami per il conseguimento dell’attestato di competenza di moderatore della giornata di formazione complementare (art. 23i lett. c OFoG);
i. garanzia della qualità.
2Le autorità cantonali oppure i servizi incaricati di espletare la procedura di riconoscimento degli organizzatori di corsi di formazione e di perfezionamento obbligatori sono autorizzati a concretizzare le prescrizioni legali nella forma appropriata d’intesa con l’USTRA.
Titolo secondo: Corso di pronto soccorso
Art. 115 Obiettivi di apprendimento
Al termine del corso i conducenti devono essere in grado di procedere, in caso di incidente, a una valutazione della situazione, adottare i provvedimenti necessari per evitare incidenti successivi, informare la polizia e i servizi di soccorso e applicare le misure fondamentali di primo soccorso.
Art. 116 Durata e struttura
Il corso di pronto soccorso dura, comprese le pause di breve durata, dieci ore da ripartire su almeno due giornate. Al massimo tre ore di lezione possono essere dispensate nel quadro di un modulo di e-learning.
Art. 117 Organizzatori
Il corso di pronto soccorso deve essere seguito presso un’organizzazione riconosciuta dall’autorità cantonale.