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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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non è richiesta nel loro Paese d’origine. Essi devono sempre portare con sé un documento d’identità munito di fotografia e possono condurre solo il veicolo con cui sono entrati in Svizzera.

5I beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite non necessitano di una licenza di condurre svizzera se:

a. sono titolari di una licenza di condurre nazionale valida;

b. non possiedono la cittadinanza svizzera; e

c. sono membri di missioni diplomatiche e permanenti e di uffici di osservatori, membri di rappresentanze consolari o funzionari di organizzazioni internazionali e sono titolari di una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri attestante che godono dello statuto diplomatico o dell’immunità di giurisdizione per attività di servizio.

6Le licenze di condurre estere ottenute eludendo le disposizioni della presente ordinanza relative al rilascio della licenza svizzera o quelle di competenza dello Stato di domicilio non possono essere utilizzate in Svizzera.

Art. 104 Età minima per l’utilizzo di licenze estere in Svizzera

1Le licenze di condurre estere possono essere utilizzate in Svizzera soltanto da chi ha raggiunto l’età minima prescritta dalla presente ordinanza.

2In casi fondati l’USTRA può concedere deroghe all’età minima ai conducenti provenienti dall’estero.

Art. 105 Obbligo di ottenere la licenza di condurre svizzera

1Necessitano di una licenza di condurre svizzera:

a. i conducenti provenienti dall’estero e residenti in Svizzera da sei mesi che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero;

b. i titolari di una licenza di condurre non rilasciata da uno Stato dell’UE o dell’AELS che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera di categoria P, P1, C1, C, D1 o D.

2Al titolare di una licenza nazionale estera valida è rilasciata la licenza di condurre svizzera della categoria corrispondente se, durante una corsa di controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione e di saper condurre in modo sicuro i veicoli delle categorie per le quali è valida la licenza. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle categorie riportate nella licenza. Se il titolare della licenza è autorizzato a condurre anche motoveicoli, non è effettuata un’ulteriore corsa di controllo per quest’ultima categoria. Agli esami medici si applicano per analogia gli articoli 8, 47 e 79.

3La licenza di condurre svizzera che autorizza a condurre veicoli a motore a titolo professionale è rilasciata a conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero soltanto se, oltre che nella corsa di controllo, dimostrano in un esame di conoscere le pertinenti prescrizioni vigenti in Svizzera.