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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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4La durata del corso dipende dalla sua natura e dall’impostazione, ma è di norma di otto ore.

5Se durante il corso sorgono dubbi circa l’idoneità di un partecipante a condurre un veicolo, occorre informarne l’autorità cantonale. Questa prende i provvedimenti necessari, tra cui disporre la ripetizione del corso, delle lezioni di guida oppure dell’esame di conducente (art. 87).

6La convocazione al corso di educazione stradale deve indicare come motivo le infrazioni commesse.

7Se non si dà seguito alla convocazione senza giustificazione, l’autorità cantonale fissa un nuovo termine; l’interessato deve assumersi le spese derivanti dalla mancata partecipazione al corso. È escluso il ricorso contro convocazioni successive risultanti dall’aver fissato un altro termine.

Titolo quarto: Licenze per allievo conducente e licenze di condurre estere, licenze di condurre svizzere per persone domiciliate all’estero e licenze di condurre internazionali

Sezione 1: Licenze di condurre estere

Art. 103 Riconoscimento

1I conducenti di veicoli a motore provenienti dall’estero possono condurre in Svizzera veicoli a motore soltanto se sono titolari di:

a. una licenza di condurre nazionale valida; o

b. una licenza di condurre internazionale valida prescritta dalla Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli8, dalla Convenzione del 19 settembre 1949 sulla circolazione stradale9 o dalla Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale10, e sono in grado di esibirla unitamente alla corrispondente licenza di condurre nazionale.

2La licenza di condurre estera autorizza il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli in essa documentate in maniera esplicita e comprensibile e in caratteri latini.

3La licenza per allievo conducente estera autorizza a effettuare corse di scuola guida in Svizzera se le relative condizioni risultano chiaramente dalla stessa e sono verificabili. Si applicano inoltre le stesse prescrizioni che per i titolari di licenze per allievo conducente svizzere e i loro accompagnatori.

4I conducenti di ciclomotori, di veicoli a motore agricoli e di veicoli di lavoro a motore provenienti dall’estero non hanno bisogno di una licenza di condurre se essa

8 RS 0.741.11

9Non ratificata dalla Svizzera

10 RS 0.741.10