Progetto
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 42Fedlex · Progetto
Titolo quinto: Formazione pratica di base per la guida di motoveicoli
Art. 124 Obiettivi di apprendimento
Nella formazione pratica di base gli allievi conducenti devono acquisire le nozioni fondamentali della dinamica di guida e la tecnica visiva necessarie per guidare nel traffico e imparare a manovrare il proprio veicolo in maniera corretta. La formazione di base deve inoltre promuovere una guida difensiva, responsabile, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.
Art. 125 Durata e struttura
1La formazione pratica di base è composta da tre moduli. Essa deve svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato 9 numero 4.2.
2Ogni modulo dura quattro ore, comprese le pause di breve durata.
Art. 126 Organizzatori
La formazione pratica di base deve essere seguita presso il titolare di un’abilitazione a maestro conducente di categoria A.
Titolo sesto: Corso di guida di trattori
Art. 127 Obiettivi di apprendimento
Nel corso di guida di trattori i partecipanti devono acquisire le basi necessarie per valutare la sicurezza funzionale, utilizzare l’equipaggiamento prescritto e manovrare in modo corretto il proprio veicolo (con o senza rimorchio), la tecnica visiva adeguata, conoscenze sulla dinamica di guida e la tecnica di frenata. Devono inoltre imparare a valutare correttamente il comportamento degli altri utenti della strada tenendo conto della particolare capacità di manovra, accelerazione e frenata del proprio veicolo o della propria combinazione di veicoli.
Art. 128 Durata e struttura
I contenuti di apprendimento secondo l’allegato 9 numero 5.2 devono essere ripartiti su due giornate di sei ore ciascuna, comprese le pause di breve durata. Le giornate di corso non possono cadere nella stessa settimana. Nella prima giornata il trattore è guidato da solo, nella seconda con il rimorchio.
Art. 129 Organizzatori
Il corso deve essere seguito presso un’organizzazione riconosciuta dall’autorità cantonale.