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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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Titolo settimo: Formazione minima per la guida di autobus

Art. 130 Obiettivi di apprendimento

Nell’ambito della formazione minima gli allievi conducenti devono imparare a manovrare correttamente il veicolo e acquisire i necessari automatismi. Devono inoltre imparare a guidare in modo conforme alle norme della circolazione, sicuro, cooperativo, ecocompatibile, efficiente sul piano energetico e responsabile.

Art. 131 Durata e struttura

La formazione minima comprende:

a. 52 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati in possesso della licenza di condurre di categoria B, C1 o D1;

b. 24 lezioni di guida di almeno 45 minuti, per i candidati in possesso della licenza di condurre di categoria C.

Art. 132 Organizzatori

1La formazione minima può essere impartita soltanto da titolari dell’abilitazione a maestro conducente di categoria C in possesso della licenza di condurre di categoria D.

2In deroga al capoverso 1, nei corsi interni di imprese di trasporto concessionarie del traffico di linea regionale possono essere impiegati, sotto la responsabilità di un maestro conducente titolare dell’abilitazione di categoria C e della licenza di condurre di categoria D, anche formatori alla guida che possiedono un’abilitazione alla formazione «C/D».

Titolo ottavo: Formazione complementare durante il periodo di prova

Art. 133 Obiettivi di apprendimento

La formazione complementare è volta a:

a. migliorare la capacità dei partecipanti di prevedere le situazioni pericolose che possono insorgere nella circolazione ed evitarle; e

b. affinare nei partecipanti la consapevolezza delle proprie capacità, ottimizzare la loro sensibilità alla circolazione stradale nonché sviluppare una guida cooperativa, ecocompatibile ed efficiente sul piano energetico.

Art. 134 Durata e struttura

1La formazione complementare si svolge nell’arco di una giornata di sette ore, comprese le pause di breve durata.