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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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vi riescono, l’autorità cantonale vieta loro di tenere i corsi di formazione e di perfezionamento contestati.

2Se in un audit si constatano gravi carenze, occorre verificarne l’eliminazione effettuando un audit di controllo limitato principalmente ai punti valutati negativamente.

3Se in un audit si constata che le lezioni di guida sono impartite in maniera inadeguata, l’autorità cantonale dispone un esame di verifica del maestro conducente.

Titolo secondo: Esame pratico di conducente

Art. 140 Misure minime

1I Cantoni devono garantire il controllo della qualità degli esami pratici di conducente. A tale scopo:

a. verificano ogni anno i risultati degli esami pratici di conducente svolti dagli esperti della circolazione attivi sul loro territorio;

b. provvedono affinché ogni esperto della circolazione attivo sul loro territorio sia sottoposto da un esperto di garanzia della qualità almeno una volta l’anno ad audit durante lo svolgimento di un esame pratico di conducente. Gli esperti della circolazione che svolgono esami pratici di conducenti per diverse categorie di licenze devono essere sottoposti ad audit almeno per una categoria di licenza;

c. adottano in caso di carenze le misure atte ad eliminarle. Se ciò non avviene, l’esperto della circolazione non può più svolgere alcun esame pratico di conducente;

d. provvedono affinché un esperto della circolazione che da oltre due anni non ha più svolto esami pratici di conducente in una categoria di licenza, dimostri in un esame di ripetizione o in un corso di perfezionamento di disporre delle competenze necessarie.

2Nell’ambito di un audit secondo il capoverso 1 lettera b occorre valutare l’attuazione delle prescrizioni di cui agli articoli 72 ‒ 76. Dopo l’audit va fornito all’esperto della circolazione un riscontro scritto sui punti valutati positivamente e negativamente.

3I Cantoni possono delegare a terzi il controllo della qualità degli esami pratici di conducente.

Parte ottava: Disposizioni penali, finali e transitorie

Titolo primo: Disposizioni penali

Art. 141 Conducenti di veicoli a motore

1È punito con la multa chi: