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Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 172 pagine

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2La formazione complementare deve essere seguita entro sei mesi dall’ottenimento della licenza di condurre in prova. L’autorità cantonale esonera dal termine di sei mesi in particolare chi fornisce la prova scritta che durante questo periodo:

a. non ha potuto condurre veicoli a motore a causa della revoca della licenza di condurre;

b. ha seguito un corso di formazione o di perfezionamento all’estero;

c. non soddisfava i requisiti di idoneità alla guida di cui all’articolo 14 capoverso 2 LCStr; o

d. ha prestato servizio militare in ferma continuata ai sensi dell’ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.

3Chi è esonerato dal termine di sei mesi in virtù del capoverso 2 deve ripetere la formazione complementare entro sei mesi da quando viene meno il motivo della deroga.

Art. 135 Organizzatori

La formazione complementare deve essere seguita presso un organizzatore riconosciuto dall’autorità cantonale.

Parte settima: Garanzia della qualità

Titolo primo: Corsi di formazione e di perfezionamento

Art. 136 Compiti dei Cantoni

1I Cantoni devono garantire mediante audit la qualità dei corsi di formazione e di perfezionamento di cui al capoverso 2 che si svolgono sul proprio territorio.

2L’obbligo dei Cantoni di garantire la qualità si applica a:

a. le formazioni obbligatorie (parte sesta);

b. la formazione e il perfezionamento dei moderatori della seconda fase formativa (art. 23c - 23i OFoG);

c. il perfezionamento dei maestri conducenti (art. 24 cpv. 2 OFoG);

d. la formazione periodica dei titolari di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci (art. 16 OAut);

e. la formazione e il perfezionamento degli esperti della circolazione (all. 13 n. 6-9); nonché

f. i corsi di istruzione e di perfezionamento dei formatori alla guida di imprese di trasporto su strada (art. 23p - 23r OFoG).

3L’autorità cantonale competente per la garanzia della qualità, se del caso, fa rapporto al Cantone di domicilio dei maestri conducenti, dei moderatori e dei formatori alla guida di imprese di trasporto su strada.

4I Cantoni possono affidare a terzi l’adempimento del compito di cui al capoverso 1. In particolare, sono autorizzati a delegare l’audit delle formazioni obbligatorie (parte sesta) impartite da maestri conducenti e lo svolgimento dell’esame di verifica di cui