Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 15 pagine
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tempo pieno viene sempre applicata alle mansioni consuete coperte dall’assicurazione. Questi partecipanti chiedono che l’articolo 27bis capoverso 4 AP-OAI venga completato aggiungendo il seguente periodo: «La differenza è adeguatamente ridotta se la scelta di esercitare un’attività a tempo parziale non era dovuta esclusivamente allo svolgimento delle mansioni consuete.»
Il Cantone ZG vorrebbe che l’articolo 27bis capoverso 4 AP-OAI fosse adeguato come segue: «Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse diventato invalido». Il criterio determinante consisterebbe così in ciò che l’assicurato farebbe se non fosse invalido. Dato che tale situazione può mutare nel corso della vita, non sarebbe giusto fondarsi sulla situazione esistente prima dell’insorgere dell’invalidità.
3.2.4. Disposizione transitoria
3.2.4.1. Cpv. 1 della disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2018
I Cantoni GR, GL, LU, TI, NE, SZ, JU, SO, AR, SH, NW, AI, TG (per analogia), SG, FR, BS, OW, AG (per analogia) e BE, la CDOS, la CUAI e la CCCC propongono di adeguare il capoverso 1 della disposizione transitoria in modo che in seguito alla modifica d’ordinanza la revisione di rendita si limiti soltanto ai tre quarti di rendita, alle mezze rendite e ai quarti di rendita. Nelle spiegazioni relative al capoverso 1 della disposizione transitoria si fa esplicito riferimento alle persone che lavorano a tempo parziale. Prevedendo la revisione della rendita per tutti i casi in cui l’invalidità è stata calcolata secondo il metodo misto, si arriverebbe infatti quasi a raddoppiare il numero di revisioni. I Cantoni sostengono inoltre che gli uffici AI avrebbero bisogno di un consistente potenziamento delle risorse di personale per riuscire a far fronte a un simile onere.
GDS, JS e Post Beijing CH pretendono che la revisione della rendita si limiti esclusivamente a un nuovo calcolo dell’importo della rendita. Gli assicuratori non dovrebbero poter sfruttare la revisione del metodo misto proposta per avviare una revisione generale delle rendite al di fuori del termine ordinario e in assenza di un motivo.
3.2.4.2. Cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 1° gennaio 2018
I Cantoni GL, LU, VS (per analogia), NE, ZG (per analogia), AR, AI, TG, BS, BE, FR e SG, la CUAI, la CCCC, la CDOS, IH, JS (per analogia) e GDS chiedono l’allineamento del capoverso 2 al capoverso 1 della disposizione transitoria. A loro avviso non è giustificato che il diritto alla rendita sorga soltanto sei mesi dopo la presentazione della nuova richiesta di prestazioni, poiché quest’ultima sarebbe dovuta a una modifica d’ordinanza. Questi interpellati propongono dunque che il diritto alla rendita secondo il capoverso 2 sorga a partire dall’entrata in vigore della modifica proposta.
Eventualmente, secondo i Cantoni GL, AR, LU, VS, AI, BS, BE, SG, NE (per analogia) e ZG (per analogia), la CDOS (per analogia), la CUAI e la CCCC, la validità di tale norma potrebbe essere limitata a un anno. I Cantoni GL, GR, LU, TI, VS (per analogia), NE, AR, NW, AI, SG e BS, la CUAI e la CCCC ritengono che si debba entrare senza riserve nel merito di una nuova richiesta se il rifiuto della rendita non era dipeso da altri motivi (ad es. danno alla salute passeggero). Secondo loro, non è chiaro come si possa verificare il sussistere della condizione per l’entrata in materia di cui al capoverso 2 della disposizione transitoria senza procedere a un esame materiale. Pertanto, la seconda subordinata del capoverso 2 dovrebbe essere definitivamente soppressa. Secondo GDS e JS, gli assicurati a cui negli ultimi cinque anni è stata rifiutata la rendita in applicazione del metodo misto dovrebbero aver diritto d’ufficio alla revisione. Per il pagamento retroattivo di prestazioni ai sensi del capoverso 2 della disposizione transitoria, Procap rivendica l’applicazione della regola generale di cui all’articolo 24 capoverso 1 LPGA anziché dell’articolo 29 capoverso 1 LAI.