Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 15 pagine

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3.2.5. Altre modifiche proposte

I Cantoni GR, GL, LU, VD, ZG, AR, AI, BS, SG, BE, NW (per analogia) e SO (per analogia), la CUAI e la CCCC sostengono che nell’interesse della certezza del diritto il calcolo del grado di invalidità in caso di attività lucrativa a tempo parziale senza mansioni consuete debba essere disciplinato espressamente nell’ordinanza. A tal fine propongono di integrare il testo seguente in un ulteriore capoverso 5 all’articolo 27bis AP-OAI: «Per le persone che lavorano a tempo parziale e non svolgono anche mansioni consuete ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 dell’ordinanza, il calcolo del grado d’invalidità è retto dall’articolo 27bis capoverso 3». In merito all’attività lucrativa a tempo parziale senza svolgimento di mansioni consuete, il Cantone SO e (per analogia) la Società svizzera di diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni (SDRCA) osservano che occorrerebbe tener conto anche della giurisprudenza pubblicata nella DTF 142 V 290.

Secondo l’ASA, l’adeguamento dell’OAI proposto potrebbe portare a un sovraindennizzo degli assicurati. Per evitare di gravare in modo sbagliato sugli assicuratori di responsabilità civile, essa propone di integrare nella disposizione transitoria un nuovo capoverso 3 del seguente tenore: «Se in base al nuovo calcolo del grado d’invalidità ai sensi dell’articolo 27bis capoversi 2 - 4 dell’ordinanza l’assicurato ha diritto a una rendita nuova o più elevata, la conseguente surrogazione dell’assicurazione invalidità ai sensi dell’articolo 72 LPGA decade qualora un terzo responsabile lo abbia già risarcito dei danni alla salute subiti nei lavori domestici e/o nell’attività lucrativa».

3.2.6. Ulteriori riscontri

3.2.6.1. Ripercussioni finanziarie

I Cantoni GR, GL, FR, LU, NE, SZ, SO, AR, SH, GE, AI e OW, la CUAI e la CCCC affermano che la modifica d’ordinanza proposta genererebbe un notevole aumento dell’onere amministrativo per gli uffici AI. A loro avviso la limitazione delle risorse produce già oggi tangibili ripercussioni negative, soprattutto sui servizi di accertamento altamente specializzati. I Cantoni VD e AG si oppongono fermamente a un aumento dei costi, in particolare nell’ambito delle prestazioni complementari. L’USI chiede al Consiglio federale di attuare i previsti adeguamenti senza incidenza sui costi, oppure compensando gli eventuali costi supplementari in un altro ambito dell’AI.

3.2.6.2. Riscontri delle organizzazioni di aiuto ai disabili e di altre cerchie interessate

Numerose organizzazioni di aiuto ai disabili e altri gruppi d’interesse si sono espressi anche su altri temi, oltre che sulle proposte modifiche d’ordinanza. Agile.ch, INSOS, IH, AD, la SDRCA (per analogia), Procap, la SGB-FSS (per analogia), la FSC, JS, GDS e Post Beijing CH, ad esempio, chiedono che si continui a tener conto delle interazioni tra attività remunerate e non remunerate nel senso delle proposte presentate dal Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato Jans (12.3960).

Agile.ch, la CFQF, INSOS, IH, AD, Procap, EFS, la FSC, la SDRCA, JS e GDS chiedono inoltre che gli uffici AI informino attivamente il pubblico in merito alla possibilità di presentare una nuova richiesta.

Secondo JS e GDS, gli standard di qualità devono essere precisati, sia per quanto riguarda i periti in campo medico, sia per gli incaricati degli accertamenti nell’ambito delle mansioni consuete. Agile.ch, AD, l’ASRIMM e la FSC chiedono che le prestazioni di sostegno attese e fornite dai parenti vengano quantificate e integrate nel conteggio dei costi complessivi della proposta revisione dell’OAI.