Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 15 pagine

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Cantoni

I Cantoni GR, LU, VS, VD, NE, JU, ZG, AR, FR, NW, AI, BS, TG, BE (per analogia) e GL respingono la nuova definizione delle mansioni consuete poiché a loro giudizio la modifica sarebbe immotivata e cambierebbe senza valida ragione una prassi amministrativa da tempo invalsa e ben collaudata. La valutazione della necessità di singoli lavori domestici potrebbe variare notevolmente da persona a persona e la nuova definizione non porterebbe l’auspicata chiarezza. Circa la modifica dell’articolo 27 capoverso 1 AP-OAI prevista, i Cantoni UR e BE propongono di descrivere con maggiore precisione i lavori domestici da considerarsi generalmente come necessari.

Secondo i Cantoni AG, VS e NE mancano indicazioni sul calcolo dell’invalidità per le persone che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e non svolgono mansioni consuete. Non è chiaro se anche in questi casi il reddito senza invalidità debba essere calcolato su un grado d’occupazione del 100 per cento o se il reddito debba invece essere calcolato in base a un grado d’occupazione ipotetico. Questi partecipanti propongono di precisare la questione in un nuovo capoverso 5 dell’articolo 27bis AP-OAI4.

I Cantoni AG e VS constatano che secondo il rapporto esplicativo le attività di volontariato al di fuori dell’economia domestica, quali le attività artistiche o di pubblica utilità, devono essere considerate come mere occupazioni ricreative, tranne nel caso in cui siano state affidate a terzi dietro pagamento. Siccome questa definizione non si può evincere esplicitamente dal testo dell’ordinanza, essi propongono un completamento del progetto in questo senso. I Cantoni BS, NW, ZG (per analogia) e SH propongono invece di considerare anche in futuro le attività artistiche e/o di pubblica utilità nella definizione delle mansioni consuete.

Organizzazioni di aiuto ai disabili

Le organizzazioni di aiuto ai disabili giudicano con favore il fatto che l’articolo 27 capoverso 1 AP-OAI proposto menzioni esplicitamente, oltre all’educazione dei figli, anche la cura e l’assistenza ai familiari. Questi interpellati respingono però la nuova descrizione delle mansioni consuete basata sui «lavori domestici necessari».

INSOS, Agile.ch, Cerebral, AD, Procap, l’ASRIMM, la SGB-FSS, la FSC e IH chiedono che in futuro le attività artistiche e di pubblica utilità vengano menzionate esplicitamente all’articolo 27 capoverso 1 AP-OAI e considerate nella definizione delle mansioni consuete, poiché il volontariato, rispettivamente le attività di pubblica utilità, hanno una grande importanza sociopolitica ed economica e rappresentano una forma di organizzazione sociale spontanea basata sull’impegno del singolo.

Altre organizzazioni e organi d’esecuzione

La CUAI e la CCCC contestano la nuova definizione delle mansioni consuete. Anche GDS, JS e Post Beijing CH non sono persuasi del nuovo accento posto sui lavori necessari anziché, come sinora, usuali. Piuttosto che fare chiarezza, la nuova norma da ampio margine all’arbitrio nelle decisioni dei servizi di accertamento.

3.2.1.2. Rimando agli articoli 28a LAI e 8 capoverso 3 LPGA

I Cantoni GR, GL, VS, LU, VD, NE, SO, SG, AI, AR e TG, la CUAI e la CCCC sottolineano che il nuovo testo dell’articolo 27 capoverso 1 AP-OAI fa riferimento all’articolo 7 capoverso 2 LAI. Ma dato che le mansioni consuete sono oggetto in particolare anche dell’articolo 28a LAI e anche dell’articolo 8 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

4 Cfr. n. 3.2.5.