Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/38: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) - Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) · 15 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Associazioni mantello nazionali dell’economia

L’Unione sindacale svizzera (USS), Travail.Suisse e l’Unione svizzera dei contadini si esprimono favorevolmente circa gli adeguamenti proposti per l’applicazione del metodo misto e quindi circa l’attuazione della giurisprudenza della Corte EDU. L’USS formula tuttavia un giudizio critico riguardo alle modifiche concernenti le mansioni consuete e ritiene che le attività artistiche o di pubblica utilità debbano poter essere ancora comprese in queste mansioni.

L’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) si dichiara piuttosto favorevole alla modifica proposta, in quanto il progetto sembrerebbe la migliore alternativa al metodo misto sinora applicato. Per contro, la revisione dell’ordinanza può essere approvata soltanto a patto che il DFI adotti misure di risparmio atte a compensare integralmente i costi supplementari prevedibili. L’Unione svizzera degli imprenditori (USI) approva il progetto sul principio, ma esorta il Consiglio federale ad attuare gli adeguamenti previsti senza incidere sui costi.

Organi assicurativi

La Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA vede di buon occhio la modifica d’ordinanza proposta. Approva in particolare la limitazione del campo di attività ai compiti economicamente rilevanti. L’Associazione svizzera degli istituti di previdenza (ASIP) è invece piuttosto contraria al progetto, poiché con la definizione delle mansioni consuete prevista dal nuovo modello di calcolo gli assicurati che lavorano a tempo parziale avrebbero più probabilità di vedersi riconosciuto il diritto a una rendita rispetto a oggi, il che comporterebbe quasi certamente un aumento delle prestazioni dovute anche nell’ambito del secondo pilastro. Nel proprio parere, l’Associazione svizzera d’assicurazioni (ASA) non ha indicato espressamente di approvare la modifica d’ordinanza nel complesso, ma dato che non emerge un’opinione negativa, il parere è stato classificato nella categoria dei giudizi piuttosto favorevoli.

La Conferenza degli uffici AI (CUAI) e la Conferenza delle casse cantonali di compensazione (CCCC) approvano la modifica d’ordinanza, ma formulano alcune riserve in particolare in merito alla definizione delle mansioni consuete e alla prevista revisione della rendita per i beneficiari di una rendita intera. La Suva approva incondizionatamente le modifiche proposte.

Organizzazioni di aiuto ai disabili

Le organizzazioni di aiuto ai disabili esprimono un parere piuttosto positivo sul progetto. In particolare approvano il nuovo modello di calcolo e l’aggiornamento riguardante «la cura e l’assistenza ai familiari». Agile.ch, Avanti Donne (AD), Inclusion Handicap (IH), INSOS, la Federazione svizzera dei ciechi e dei deboli di vista (FSC), la Federazione svizzera dei sordi (SGB-FSS) (per analogia), Cerebral (per analogia) e Procap chiedono che si continui a tenere conto delle interazioni tra attività remunerate e non remunerate secondo le proposte presentate nel rapporto del Consiglio federale del 1° luglio 2015 in adempimento del postulato Jans (12.3960). Le organizzazioni di aiuto ai disabili chiedono inoltre che gli uffici AI informino attivamente il pubblico in merito alla possibilità di presentare una nuova richiesta. Agile.ch, AD, la FSC e l’Association Suisse Romande Intervenant contre les Maladies neuro-Musculaires (ASRIMM) chiedono che le prestazioni di sostegno attese e fornite dai parenti vengano quantificate e integrate nel conteggio dei costi complessivi della revisione dell’OAI proposta.

Le critiche al progetto riguardano in particolare la ridefinizione delle mansioni consuete, la distinzione, all’interno delle mansioni consuete tra attività già delegate o meno a terzi a proprie spese prima dell’insorgere del danno alla salute e l’esclusione delle attività artistiche e di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 AP-OAI.